mercoledì 09/11/2022 • 03:00
L'Agenzia delle Entrate: niente IVA per la fa fusione riorganizzativa per incorporazione di enti religiosi. Questa la posizione del Fisco espressa con la Risp. AE 8 novembre 2022 n. 555.
redazione Memento
Niente IVA per la fa fusione riorganizzativa per incorporazione di enti religiosi, in quanto non costituiscono cessioni di beni i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti. È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello (Risp. AE 8 novembre 2022 n. 555). Nel caso esaminato dal Fisco con la Risposta pubblicata ieri, l'istante (ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ed iscritto al Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura), rappresenta che procederà ad incorporare due enti ecclesiastici civilmente riconosciuti appartenenti alla medesima struttura religiosa e che detta fusione verrà realizzata mantenendo in capo all'ente incorporante la destinazione originaria dei beni all'attività istituzionale o commerciale; in sostanza, avverrà "aggregando" rispettivamente le attività istituzionali con i relativi patrimoni e le attività commerciali con i relativi patrimoni. L’Agenzia delle Entrate ritiene che, nel caso esaminato, relativamente ai beni in regime di impresa che confluiranno nel novero dei beni dell'ente incorporante in regime d'impresa, la fusione potrà avvenire in neutralità fiscale. Con riguardo, invece, ai beni non rientrati nel regime di impresa che permarranno nel contesto dell'attività istituzionale, occorre esaminare se con l'operazione di fusione in esame si realizzano le ipotesi di tassazione delle plusvalenze a titolo di redditi diversi. Per quanto riguarda le imposte indirette, i passaggi di beni nell'ambito dell'operazione rappresentata non sono soggetti ad IVA, in quanto non costituiscono cessioni di beni "i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti". Ne consegue che, in virtù del principio di alternatività IVA/registro, trova applicazione l'imposta di registro. FONTE: Risp. AE 7 novembre 2022 n. 555
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