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mercoledì 09/11/2022 • 06:00

Fisco Entro il 31 ottobre 2023

Riapertura della sanatoria del credito ricerca e sviluppo

In sede di conversione in legge del DL Aiuti-ter è stato presentato un emendamento all’art. 38, con il quale si intende prorogare al 31 ottobre 2023 il termine per l’adesione alla riapertura della sanatoria del credito R&S e le scadenze previste per l’unico versamento o per i 3 versamenti annuali normativamente previsti.

di Francesca Moretti - Avvocato

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  • Tempo di lettura 5 min.
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La riapertura dei termini per la sanatoria

Il DL 146/2021 (art. 5 c. 7-12) ha introdotto una procedura che consente alle imprese che abbiano fruito indebitamente del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo (“R&S”) alla data di entrata in vigore del suddetto decreto o successivamente, in relazione ad uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, di riversare detto credito, con lo stralcio degli interessi e delle sanzioni; la motivazione principale è stata quella di porre rimedio alle incertezze interpretative cui la prassi dell'Agenzia delle Entrate aveva dato luogo circa il novero delle attività agevolabili.

L'art. 5 del suddetto Decreto Legge prevedeva originariamente che l'adesione a detta procedura dovesse avvenire entro il 30 settembre 2022, mediante la compilazione e l'inoltro dell'apposito modello “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo”; tale termine è stato in un primo tempo prorogato, per effetto dell'art. 38 DL 144/2022, al 31 ottobre 2022, prevedendosi che il riversamento del credito compensato avvenisse entro il 16 dicembre 2022 (senza avvalersi della compensazione), anche in tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi legali.

Successivamente è stato presentato appunto, in sede di conversione del DL “Aiuti-ter” (DL 144/2022), un emendamento all'art. 38, oggetto di discussione martedì 8 novembre, con il quale si intende ulteriormente prorogare il termine per l'adesione alla procedura in discorso al 31 ottobre 2023.

Se la modifica fosse approvata, sarebbero inoltre prorogati i termini dei relativi versamenti:

  • il 16 dicembre 2023 (anziché il 16 dicembre 2022) sarebbe il nuovo termine per il versamento dell'unica rata o, in caso di rateazione, della prima rata di riversamento del credito di imposta in questione;
  • il 16 dicembre 2024 (invece del 16 dicembre 2023) sarebbe il nuovo termine per il versamento della seconda rata;
  • il 16 dicembre 2025 (anziché il 16 dicembre 2024) sarebbe il nuovo termine per il versamento dell'ultima rata.

L'art. 38 in esame modifica inoltre l'ambito di applicazione della procedura di certificazione dell'attività di ricerca e sviluppo, prevista dall'art. 23 DL 73/2022 ed originariamente prevista per le attività di ricerca, sviluppo, design di cui alla disciplina agevolativa di cui ai commi 200, 201 e 202 della L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), statuendone la possibilità di fruizione in relazione alla disciplina previgente del credito di imposta R&S di cui all'art. 3 DL 145/2013 (si tratterebbe, in tal caso, di una certificazione necessariamente “successiva”).

Come espressamente previsto dalla Relazione illustrativa all'emendamento in esame, i versamenti già effettuati dai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione ed effettuato i riversamenti prima dell'approvazione della modifica rimangono validi.

L'emendamento in questione modifica, altresì, il termine a partire dal quale iniziano a decorrere gli interessi, attualmente fissato al 17 dicembre 2022, in caso di mancato perfezionamento della procedura.

Dato il quadro così ricostruito, i contribuenti disporranno di maggiore tempo per poter valutare adeguatamente l'adesione, o meno, alla riapertura del riversamento del credito di imposta R&S, utilizzando l'apposito modello; si confida inoltre che, per allora, siano superate le criticità cui tale procedura darebbe adito.

Un questione di non poco momento, alla quale né l'art. 38 modificato, né la relativa relazione tecnica e quella illustrativa danno una risposta, riguarda la possibilità che i nuovi termini, sopra riepilogati, si applichino ai contribuenti che medio tempore abbiano aderito alla procedura di riversamento e che, pertanto, attualmente si trovano in prossimità di quella che sarebbe, nella versione ante modifiche dell'art. 38 in questione, la scadenza del versamento della prima rata o, in caso di rateazione, dell'unica rata (i.e. il 16 dicembre prossimo): si ritiene che la risposta a tale questione debba essere positiva.

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