mercoledì 09/11/2022 • 06:00
Il CCNL Area Acconciatura ed Estetica è un contratto importante perché applicato a circa 55 mila microimprese ed oltre 130 mila lavoratori. L’accordo di rinnovo arriva al termine di una lunga fase di carenza contrattuale che si protraeva fin dal 2014. Le parti avevano bisogno di assicurare ai lavoratori una risposta concreta sul fronte salariale. l’incremento economico a regime è pari a 100 euro, ben lontano dai recenti rinnovi di settori più ricchi.
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Il contratto collettivo Area Acconciatura ed Estetica, rinnovato in data 10 ottobre 2022, si riferisce al settore acconciatura ed estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere ed è sottoscritto dalle associazioni datoriali Cna, Confartigianato, Casartigiani, Claai, Federmas con le organizzazioni sindacali Filcams – Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil.
L’accordo di rinnovo si applica ad oltre 130.000 addetti e circa 55 mila piccole imprese di settore, e, per i numeri che rappresenta, è sicuramente un’intesa significativa, anche in relazione al fatto che, a differenza di altri settori più grandi e ricchi, può essere un benchmark di riferimento per tutto il mondo delle PMI italiane, come noto la parte più significativa e numerosa del tessuto produttivo italiano.
Di rilievo, da un punto di vista delle relazioni industriali, anche il fatto che, in applicazione dell’Accordo Interconfederale 26 novembre 2020 il cui obiettivo è implementare il processo di razionalizzazione degli assetti contrattuali, il contratto collettivo confluisce in una delle quattro nuove aree contrattuali previste nel succitato A.I., e più precisamente nell’Area Servizi alle Persone ed alle Imprese.
Ancora da un punto di vista strettamente tecnico, da segnalare che l’intesa recepisce integralmente l’Accordo Interconfederale 17 dicembre 2021 sottoscritto da Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai con Cgil, Cisl, Uil, e pertanto, dal 1° ottobre 2022, i dipendenti delle imprese aderenti accederanno alle prestazioni della bilateralità sancite nell’A.I. sopra indicato.
Rispetto al quadro generale, da segnalare infine che il CCNL scade il 31 dicembre 2022, a distanza di meno di tre mesi dalla sua sottoscrizione. “…Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo”.
La parte economica
L’incremento salariale a regime – per un dipendente inquadrato al terzo livello - è pari a 100 euro, suddiviso in due tranche di 70 e 30 euro, da corrispondere rispettivamente con le retribuzioni del mese di ottobre 2022 e di febbraio 2023.
Per l’intera copertura del periodo di carenza contrattuale, viene corrisposto un importo forfettario “una tantum” di 246 euro, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, erogato in tre soluzioni:
Le parti specificano che l’importo è stato quantificato considerando anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, è escluso dal calcolo del t.f.r. e, secondo consolidata prassi negoziale, gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazione dell’una tantum stabilita nell’accordo.
La parte normativa
Le novità principali riguardano:
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