Come noto, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresi la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero contributivo per i lavoratori dipendenti è incrementato di 1,2 punti percentuali (art. 20, c.1, DL 115/2022 conv. L. 142/2022).
Sul tema è intervenuto l'INPS per chiarire che l'integrazione dell'1,2%, relativa ai ratei della tredicesima mensilità, viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022.
A tale fine:
i datori di lavoro che nei mesi di luglio 2022, agosto 2022 e settembre 2022 abbiano erogato ratei di tredicesima inerenti al periodo da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno procedere all'esposizione del valore residuale nei mesi di competenza ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, utilizzando il codice in uso “L097”;
i datori di lavoro che non abbiano ancora erogato i ratei di tredicesima relativi alle mensilità da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno fruire direttamente dell'esonero del 2%, validando il codice causale in uso “L095”;
Per le mensilità di ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, l'elemento relativo ai codici sopra indicati, può essere ricorsivo.
I datori di lavoro che hanno provveduto alla corresponsione dell'esonero esponendo sul codice “L024” il conguaglio dell'esonero in esame pari al 2% in alternativa all'0,8%, onde permettere il corretto ricalcolo delle note di rettifica emesse, dovranno provvedere all'invio di un flusso di variazione sostituendo il codice “L024” con il codice “L094”.
In caso di erogazione della tredicesima mensilità su mesi diversi da dicembre, il codice causale “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - tredicesima mensilità”, può essere utilizzato anche sulle mensilità di ottobre 2022 e novembre 2022.
Per i lavoratori iscritti ai fini pensionistici alla Gestione pubblica, cessati/sospesi nel periodo da gennaio 2022 a giugno 2022, ai quali dopo la cessazione, ovvero in costanza della condizione di sospensione, venga erogata la tredicesima mensilità a partire dal mese di luglio 2022, si dovrà utilizzare l'elemento V1, Causale 5, sull'ultimo periodo di servizio precedente la cessazione/sospensione, indicando uno dei Codici Recupero previsti per il periodo suddetto relativi alla tredicesima mensilità, cioè il Codice Recupero “30” o “31”. In questi casi sarà consentita l'esposizione dell'importo dello sgravio nella misura del 2%.
Fonte: Mess. INPS 7 novembre 2022 n. 4009