lunedì 07/11/2022 • 14:06
Considerato che gli strumenti finanziari partecipativi, indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione, fino al momento della loro conversione non consentono ai sottoscrittori di acquisire la qualifica di socio, non possono essere considerati tra le variazioni incrementative di base agevolabile ai fini ACE.
redazione Memento
Con la risposta del 7 novembre 2022 n. 552, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di agevolazione ACE. Nel dettaglio, la società istante chiede all'Agenzia delle Entrate se sono rilevanti gli apporti derivanti dagli strumenti finanziari partecipativi (sottoscritti e liberati da parte di investitori non facenti ancora parte della compagine societaria) ai fini della Super-ACE, in quanto si sarebbe in presenza di apporti che rientrano nel concetto e definizione di per acquisire la qualifica di socio. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, precisa che ai fini della determinazione della variazione in aumento del capitale proprio rilevano come elementi positivi i conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti (art. 5 c. 2 DM 3 agosto 2017, c.d. Decreto ACE). La relazione al Decreto ACE ha chiarito, con riguardo agli elementi positivi rilevanti per la variazione del capitale proprio, che restano esclusi gli apporti a fronte dei quali non si può acquisire la qualità di socio; è il caso, ad esempio, degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2346 c. 6 del codice civile per i quali, peraltro, sussistono ancora incertezze circa la corretta modalità di imputazione contabile in quanto parte della dottrina ritiene iscrivibili tali apporti come debiti dello stato patrimoniale, anche laddove si tratti di apporti di natura assimilabile al capitale di rischio. Tale previsione di irrilevanza trova la sua ratio nella volontà del legislatore di agevolare esclusivamente gli apporti in denaro idonei a determinare il conseguimento della qualifica di socio, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi vengano sottoscritti da soggetti già soci ovvero da soggetti che acquisiscono tale qualifica a seguito della sottoscrizione (Risp. AE 30 dicembre 2021 n. 888). Nel caso di specie, l'istante dichiara che lo statuto societario prevede la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi nell'ambito della disciplina della S.p.A., precisando che nella fattispecie gli strumenti finanziari partecipativi emessi e sottoscritti rientrano nella tipologia dei convertendo e che la conversione risulta essere automatica ed obbligatoria. Al riguardo, considerato che gli strumenti finanziari partecipativi, indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione, fino al momento della loro conversione non consentono ai sottoscrittori di acquisire la qualifica di socio, non possono essere considerati tra le variazioni incrementative di base agevolabile ai fini ACE. Resta fermo che, al momento della loro conversione, saranno applicabili le modalità ordinarie di determinazione dell'agevolazione ACE. Fonte: Risp. AE 7 novembre 2022 n. 552
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