lunedì 07/11/2022 • 11:33
Nel caso in cui un soggetto realizzi un investimento pubblicitario affidando la campagna pubblicitaria ad un intermediario, la fruizione dell'agevolazione è consentita solo con riferimento alle spese nette sostenute per la pubblicità. Resta, dunque, escluso il costo del servizio svolto dall’intermediario.
redazione Memento
Con la risposta del 4 novembre 2022 n. 548, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di investimenti in campagne pubblicitarie tramite agenzie di pubblicità (art. 57-bis DL 50/2017). Nel dettaglio, l'istante è un'agenzia di pubblicità, grafica e web che intende fatturare i mezzi pubblicitari, effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici precedentemente acquistati dagli organi di informazione alla propria clientela, offrendo contemporaneamente servizi ancillari e complementari rispetto ai servizi agevolati. A tal proposito, l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate di sapere se il cliente finale possa procedere alla richiesta di contribuzione in oggetto per i soli servizi agevolabili anche se questi ultimi vengono forniti per tramite di agenzie di marketing e non direttamente da emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e da giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, ricorda che le spese sostenute per l'acquisto di pubblicità, rilevanti ai fini della concessione del credito d'imposta, che concorrono a formare la base di calcolo dell'incremento e quindi del bonus fiscale, sono al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso. Sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, pertanto, ma non quelli corrisposti alle agenzie intermediarie di pubblicità. Nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle imprese editoriali, ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere espressamente specificato l'importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall'importo relativo al compenso dell'intermediario, e dovrà essere indicata la testata giornalistica o l'emittente radiotelevisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria (Faq Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria 23 ottobre 2019). Pertanto, nel caso in cui un soggetto realizzi un investimento pubblicitario affidando la realizzazione della campagna pubblicitaria ad un intermediario, la fruizione dell'agevolazione è consentita esclusivamente con riferimento alle spese nette sostenute per la pubblicità. Resta, dunque, in ogni caso escluso il costo del servizio svolto dalla società di intermediazione. Inoltre, per consentire i successivi controlli sulla corretta fruizione dell'agevolazione, i documenti rappresentativi dei costi ammissibili dovranno contenere separa indicazione delle spese per campagne pubblicitarie rispetto al costo del servizio svolto dalla società di intermediazione. Infine, l'Agenzia delle Entrate ricorda che, in ogni caso, l'agevolazione in oggetto non è fruibile da un soggetto che opera quale intermediario (come nel caso dell'istante) con riferimento ai costi sostenuti, in nome e per conto dei propri clienti, per gli investimenti pubblicitari. Fonte: Risp. AE 4 novembre 2022 n. 548
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