martedì 08/11/2022 • 06:00
La Cassazione, con le decisioni del 28 ottobre 2022 n. 40866, 40867 e 40869, ha affermato la legittimità del sequestro preventivo/impeditivo sui crediti d’imposta da superbonus 110% inesistenti anche nei confronti dell’intermediario finanziario, cessionario del credito d’imposta considerato persona offesa dal reato, trattandosi di “cosa pertinente al reato”.
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Legittimità del sequestro sul credito d'imposta del terzo estraneo
La terza sezione penale della Corte di Cassazione con una serie di decisioni (Cass. 28 ottobre 2022 n. 40866, Cass. 28 ottobre 2022 n. 40867 e Cass. 28 ottobre 2022 n. 40869) conferma in maniera decisa la possibilità di adottare misure cautelari preventive sui crediti d'imposta da superbonus edilizio 110% di cui al DL 34/2020 anche nei confronti del terzo (cessionario) estraneo al reato.
La Corte arriva a questa conclusione sulla base di una serie di argomentazioni; innanzitutto enfatizzando le caratteristiche del sequestro impeditivo come misura cautelare preventiva in cui rileva il collegamento tra il reato e la cosa oggetto del sequestro e non con il suo autore. Il collegio nega poi la portata novativa alla cessione del credito rispetto all'originario diritto alla detrazione ed, infine, ritiene irrilevante la buona fede del cessionario.
In particolare, quanto al primo profilo, il provvedimento della cui legittimità si discute è un decreto di sequestro preventivo emesso ai sensi dell'art. 321 c. 1 c.p.p. motivato dal pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o
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