martedì 08/11/2022 • 06:00
Le attuali norme sulla rateazione, art. 19 DPR 602/73, modificato dal decreto Aiuti, in vigore dal 16 luglio 2022, stabiliscono che il contribuente decaduto da un piano rateale non può più rateizzare quel carico. Se un contribuente è decaduto prima del 16 luglio, lo stesso può ben “rientrare” nella rateazione a condizione che paghi in unica soluzione le rate lasciate indietro.
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Un deciso contributo è giunto dall'art. 15 del L. 91/2022, entrata in vigore il 16 luglio 2022, la quale ha apportato significative modifiche che vanno dai termini di “tetto” all'importo per il quale è possibile la rateazione “automatica” previa presentazione di semplice istanza sino alla possibilità di scegliere il debito da dilazionare, senza dover rateizzare obbligatoriamente l'intero carico esistente come avveniva in passato.
A fronte di tali condivisibili “aperture”, l'ordinamento ha però recepito anche un comprensibile “giro di vite” ravvisabile nell'impossibilità, in caso di decadenza dalla dilazione concessa che si verifica col mancato pagamento di otto rate anche non consecutive, di rateizzare nuovamente il debito.
In passato, come noto, per il debitore “decaduto” era possibile il rientro nella rateazione se all'atto della presentazione della nuova richiesta le rate scadute fossero state interamente saldate.
Le “vecchie” decadenze
Naturalmente, la nuova disciplina si applica a far data dal 16 luglio scorso, per cui è ragionevole chiedersi quale possa essere, attualmente, la posizione di un contribuente decaduto in vigenza del precedente regime: questi ha diritto a “rientrare” nella rateazione saldando le rate scadute o trova piena applicazione il nuovo regime preclusivo all'ulteriore rateazione di un carico già oggetto di decadenza?
La risposta va ricercata nel principio del tempus regit actum e, quindi, nell'assoggettamento del fatto giuridicamente rilevante alla normativa vigente nel momento in cui si verifica.
Pertanto, se un contribuente è decaduto prima del 16 luglio scorso da una rateazione concessa, e dunque in esito anche alle precedenti disposizioni che governavano il numero dei versamenti che se non onorati determinavano la perdita del beneficio, lo stesso può ben “rientrare” nella rateazione a condizione che paghi in unica soluzione le rate “lasciate indietro”.
A questo punto, previa compilazione di una domanda di “riammissione” al beneficio della rateazione, quest'ultima potrà “ripartire” con un nuovo piano, tuttavia, recante un numero massimo di rate non ancora scadute alla data di presentazione dell'istanza.
Le nuove regole
Per le istanze di rateazione invece presentate a far data dal 16 luglio scorso, e dunque in vigenza del “nuovo” art. 19 DPR 602/73, va prestata attenzione alla “tagliola” della irrateizzabilità del carico oggetto di decadenza, che correda la circostanza secondo cui l'intero importo iscritto a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
Ma attenzione, la decadenza da un piano rateale non pregiudica al debitore di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuto il venir meno del beneficio.
Potrebbe anche verificarsi, insomma, che un contribuente possa al contempo trovarsi nella situazione di essere oggetto di misure cautelari o azioni esecutive a seguito dell'intervenuta decadenza dal piano rateale del carico “A” e di avviare un piano rateale per il carico “B”, senza che la morosità, ormai “irreversibile”, del primo pregiudichi la “apertura di credito” del secondo.
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