lunedì 07/11/2022 • 06:00
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul sito ufficiale un vademecum riepilogativo della disciplina e degli adempimenti previsti per l’attivazione di tirocini formativi per cittadini stranieri residenti in un Paese terzo. Il Ministero propone la misura in esame quale “meccanismo potenzialmente efficiente di incontro domanda-offerta” di lavoro.
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Il Ministero propone il tirocinio formativo per cittadini stranieri residenti in un Paese terzo quale “meccanismo potenzialmente efficiente di incontro domanda-offerta” potendo altresì consentire “di sperimentare la mobilità circolare dei lavoratori e lo scambio di competenze tecniche e professionali tra sistemi produttivi, a sostegno di processi di innovazione e di complementarità produttive”.
Di seguito ci soffermeremo sulle particolarità che caratterizzano detto tirocinio rispetto a quello attivato con soggetti residenti in Italia o in territorio UE, che sicuramente vedono il rilascio del visto di approvazione al progetto di tirocinio formativo come principale particolarità caratterizzante la procedura in esame.
Quadro normativo
La disciplina applicabile al tirocinio da attivare con lavoratori extraUE è la medesima di quella prevista in ipotesi di tirocinio di orientamento e formazione per cittadini UE o non UE regolarmente soggiornanti in Italia o altro Stato Membro, quindi non è prevista nessuna specificità con riferimento al soggetto ospitante, promotore, tutor.
Le particolarità sono, invece, legate al fatto che i tirocinanti, per fare ingresso in Italia, devono seguire le procedure previste per l'ingresso in Italia dal testo unico per l'immigrazione, oltre che alle singole normative regionali per il rilascio del c.d. visto di approvazione del piano formativo individuale.
In particolare, l'ingresso in Italia di cittadini extra UE per motivi di tirocinio è previsto e disciplinato dal Testo Unico dell'Immigrazione, art. 27 c. 1 lett. f) e art. 39-bis D.Lgs. 286/98, e art. 40 c. 9 lett. a) DPR 394/99.
Disciplinano la materia anche le linee guida del 5 agosto 2014 approvate con Accordo fra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano le “Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero” unitamente alle singole normative delle Regioni e delle Province autonome.
Procedura
Il datore di lavoro – soggetto ospitante - che intende attivare un tirocinio deve:
Rilascio del Visto di ingresso in Italia e del permesso di soggiorno
Il visto di ingresso per studio/tirocinio viene rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico consolari italiane competenti su richiesta del tirocinante, nei limiti delle quote stabilite per il triennio 2020-2022 dal DM Min. Lav. 9 luglio 2020.
La richiesta di visto deve essere correlata da:
Le Regioni rendono direttamente disponibili alle Rappresentanze diplomatico-consolari l'atto regionale o provinciale con cui viene vistato il progetto di tirocinio e la documentazione allegata all'atto stesso.
La Rappresentanza diplomatico-consolare rilascia o nega il visto di ingresso per tirocinio, entro il termine di 90 giorni dalla data di richiesta, dopo aver verificato i presupposti previsti dall'ordinamento italiano, e ne invia comunicazione alle Regioni, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Interno.
La persona straniera che ha ottenuto il rilascio del visto di ingresso, entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia, ha l'obbligo di richiedere il Permesso di soggiorno per motivi di tirocinio alla Questura della Provincia in cui si trova.
Attivazione e proroga del tirocinio
Il tirocinio deve essere attivato entro 15 giorni dalla richiesta del Permesso di soggiorno ed a tal fine il soggetto ospitante ha l'obbligo di inviare in modalità telematica la comunicazione Obbligatoria per l'attivazione e per l'eventuale proroga del tirocinio.
Al fine di attestare il regolare svolgimento del tirocinio, è richiesto l'utilizzo di un registro presenze in cui annotare le attività del tirocinante. Il registro deve essere aggiornato e deve riportare al suo interno:
Conclusione del tirocinio
Al termine del tirocinio il soggetto ospitante può decidere se:
Il soggetto ospitante dovrà inviare la Comunicazione obbligatoria.
Entro 60 giorni dal termine del tirocinio formativo, il soggetto promotore in collaborazione con il soggetto ospitante si impegna a presentare alla Regione o alla Provincia Autonoma una relazione finale/dossier sull'andamento del tirocinio e sul raggiungimento degli obiettivi formativi.
Il soggetto promotore e il soggetto ospitante rilasciano al tirocinante un'attestazione dell'attività svolta.
Entro la scadenza del periodo di validità del permesso di soggiorno per studio/formazione (tirocinio), il cittadino extra UE può ancora svolgere attività lavorativa nel limite di 20 ore settimanali.
Conversione del tirocinio
Al termine del tirocinio, il cittadino extra UE che sia in possesso di un permesso di soggiorno per studio/formazione (tirocinio) ancora in corso di validità può richiederne la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo.
La conversione potrà avvenire nei limiti delle quote destinate alla conversione dei permessi e previste dal c.d. Decreto flussi.
Per l'avvio della procedura, dopo l'emanazione del Decreto flussi, il tirocinante dovrà:
Nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previste dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 1 c. 6 D.Lgs. 286/98) per dimostrare il possesso delle disponibilità finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività occorre idonea documentazione, ad esempio, documentazione del rapporto di lavoro subordinato o, in caso di lavoro autonomo, titoli, abilitazioni o autorizzazioni nonché documentazione comprovante adempimenti amministrativi e il possesso delle disponibilità finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività.
Riepilogo procedura
Il vademecum fornisce, infine, un riepilogo grafico della procedura:
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