sabato 05/11/2022 • 06:00
Il MiTE ha istituito l'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali stabilendo i requisiti tecnici, di onorabilità e finanziari e le regole per iscrizione, permanenza, esclusione/cancellazione dal registro. A tutela dei clienti, l'Elenco è sul sito del Ministero.
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Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (Elenco venditori)
Il Mite con decreto 25 agosto 2022, n. 164, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2 novembre 2022, n. 256, ha istituito l'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali («elenco venditori») con un regolamento che:
L'iscrizione e la permanenza nell'elenco venditori costituiscono titolo abilitativo per lo svolgimento delle attività di vendita nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica per le imprese che siano dirette controparti commerciali dei clienti finali nell'ambito dei contratti di fornitura di energia elettrica.
Sono escluse, invece, le imprese che operano nel mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica esclusivamente in qualità di esercenti il servizio di maggior tutela.
Elenco venditori: i requisiti (di natura tecnica, onorabilità e finanziaria)
Sono tre le tipologie di requisiti che il regolamento richiede per l'iscrizione all'Elenco venditori.
Le forme ammesse |
S.p.A. |
Società in accomandita per azioni (SACA) |
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S.r.L. |
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Società consortili (sotto forma di S.p.A., SACA e S.r.L.) |
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Aziende speciali |
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Società cooperative |
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Società costituite all'estero |
I primi – di natura tecnica – riguardano le forme che possono assumere le imprese di vendita (tale attività deve risultare dall'oggetto sociale indicato nell'atto costitutivo o dall'oggetto indicato nello statuto depositato presso il registro delle imprese).
I secondi (riferiti a tutte le imprese del gruppo) riguardano, invece, l'onorabilità degli amministratori, dei legali rappresentanti, dei sindaci e dei direttori generali («Amministratori»), da un lato, e delle imprese, dall'altro.
Amministratori |
Non devono:
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Imprese |
Non devono:
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I terzi, infine, concernono il capitale sociale (che, interamente versato, non può essere inferiore a centomila euro) e:
Elenco venditori: iscrizione, permanenza, esclusione e cancellazione
La domanda di iscrizione nell'Elenco venditori deve essere presentata al Ministero, con un'attestazione («dichiarazione sostitutiva») del possesso dei requisiti richiesti dal regolamento.
Nel caso in cui il MiTE ritenga che sia tutto regolare, l'impresa è iscritta entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di iscrizione; in caso contrario (irregolarità o incompletezza), entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante:
Ogni tre anni l'impresa di vendita deve comunicare, con le medesime modalità, la permanenza dei requisiti di onorabilità e di natura tecnico-finanziaria.
In caso di perdita temporanea dei requisiti, l'impresa di vendita iscritta nell'Elenco venditori deve darne comunicazione al MiTE (termine: 30 giorni dal verificarsi dell'evento): se nei successivi 90 giorni (180 per i requisiti degli «Amministratori») l'impresa comunica il recupero del requisito carente, mantiene la permanenza nell'elenco dei venditori senza soluzione di continuità.
La mancata comunicazione della perdita temporanea dei requisiti costituisce causa di esclusione dell'elenco venditori, insieme:
L'impresa di vendita può, in ogni momento, chiedere la cancellazione dall'Elenco venditori.
L'esclusione dall'Elenco venditori comporta l'impossibilità di svolgere l'attività di vendita al dettaglio di energia elettrica e di stipulare nuovi contratti di fornitura di energia elettrica con i clienti finali, nonché la risoluzione dei contratti in essere.
Controlli sull'Elenco venditori a tutela dei clienti
L'Elenco venditori è pubblicato sul sito internet del Ministero ed è aggiornato mensilmente, anche al fine di dare evidenza alle nuove iscrizioni e alle eventuali esclusioni.
I controlli (anche a campione) sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese di vendita sono effettuati annualmente dal MiTE, su un numero di dichiarazioni non inferiore al 5% del totale delle dichiarazioni rese da tutte le imprese di vendita presenti nell'Elenco venditori nell'anno di riferimento e sono comunque effettuati controlli nei casi di ragionevole dubbio.
Il regolamento prevede, inoltre, specifiche disposizioni per il trattamento dei dati personali e per le verifiche dei requisiti di onorabilità, oltre che per il loro svolgimento, per il quale il MiTe può avvalersi della collaborazione di ARERA e del supporto del Gestore del SII, il Sistema Informativo Integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas.
Fonte: Ministero della transizione ecologica, decreto 25 agosto 2022, n. 164 (G.U. 2 novembre 2022, n. 256)
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