venerdì 04/11/2022 • 06:00
Tutto dipende dalle norme che disciplinano il contratto di lavoro: l'incompatibilità scatta automaticamente in caso di norme che disciplinano il pubblico impiego. Se si tratta di norme di diritto privato, occorre verificare che il contratto non contempli la specifica ipotesi di incompatibilità.
redazione Memento
L'incompatibilità tra l'iscrizione all'Albo dei dottori commercialisti e l'assunzione presso una società a partecipazione pubblica scatta solo se il rapporto di lavoro dipendente è regolamentato dalle disposizioni in materia di pubblico impiego. In caso di rapporto disciplinato dal diritto privato, l'incompatibilità ricorre solo se espressamente prevista dal contratto. A chiarirlo è il CNDCEC rispondendo al quesito, posto dall'Ordine di Catania, se ricorra un'ipotesi di incompatibilità nel caso di un commercialista (iscritto in base al domicilio professionale) che venga assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in regime cd. full time presso INVITALIA (società interamente partecipata dal MEF), e, in caso positivo, a quale Ordine il professionista possa richiedere l'iscrizione all'elenco speciale, avendo questi la residenza nel luogo presso cui è costituito l'Ordine di Siracusa. Secondo quanto chiarito dal Consiglio Nazionale, considerato che INVITALIA è qualificabile come società a partecipazione pubblica, si dovrà verificare se il rapporto di lavoro dipendente in questione è regolamentato: dalle disposizioni in materia del pubblico impiego, in tal caso la legge sancisce espressamente, per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno (full time), anche determinato, il divieto di cumulo con l'esercizio di attività professionale (art. 53, c. 1, D.Lgs. 165/2001). Conseguentemente, nel caso di specie, il professionista, iscritto all'Ordine di Catania in base al domicilio professionale, dovrà essere cancellato d'ufficio dall'Albo e potrà richiedere l'iscrizione nell'elenco speciale istituito presso l'Ordine costituito nel luogo in cui questi ha la residenza anagrafica; da norme di diritto privato, in tale ipotesi si dovrà, in ogni caso, verificare che il contratto intercorrente tra l'iscritto e la società non preveda l'esercizio di un'attività professionale come specifica ipotesi di incompatibilità con lo svolgimento di tale rapporto. Fonte: CNDCEC PO 3 novembre 2022 n. 184
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