venerdì 04/11/2022 • 06:00
Tutto dipende dalle norme che disciplinano il contratto di lavoro: l'incompatibilità scatta automaticamente in caso di norme che disciplinano il pubblico impiego. Se si tratta di norme di diritto privato, occorre verificare che il contratto non contempli la specifica ipotesi di incompatibilità.
redazione Memento
L'incompatibilità tra l'iscrizione all'Albo dei dottori commercialisti e l'assunzione presso una società a partecipazione pubblica scatta solo se il rapporto di lavoro dipendente è regolamentato dalle disposizioni in materia di pubblico impiego. In caso di rapporto disciplinato dal diritto privato, l'incompatibilità ricorre solo se espressamente prevista dal contratto.
A chiarirlo è il CNDCEC rispondendo al quesito, posto dall'Ordine di Catania, se ricorra un'ipotesi di incompatibilità nel caso di un commercialista (iscritto in base al domicilio professionale) che venga assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in regime cd. full time presso INVITALIA (società interamente partecipata dal MEF), e, in caso positivo, a quale Ordine il professionista possa richiedere l'iscrizione all'elenco speciale, avendo questi la residenza nel luogo presso cui è costituito l'Ordine di Siracusa.
Secondo quanto chiarito dal Consiglio Nazionale, considerato che INVITALIA è qualificabile come società a partecipazione pubblica, si dovrà verificare se il rapporto di lavoro dipendente in questione è regolamentato:
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