giovedì 03/11/2022 • 16:05
Con il pronto ordini n. 177 del 2 novembre 2022, il CNDCEC ha chiarito che il dovere di astensione dall’incarico di cui all’art. 28 c. del codice deontologico non riguarda i componenti del Consiglio di disciplina territoriale.
redazione Memento
Il Presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio, con il pronto ordini n. 177 del 2 novembre 2022 ha risposto a un quesito chiarendo che il divieto di astensione di incarichi professionali, anche gratuiti, nel caso in cui venga richiesta all’Ordine l’indicazione di singoli nominativi per lo svolgimento di tali incarichi (indicato nell’art. 28 c. 2 del codice deontologico della professione) riguarda i soli consiglieri dell’Ordine e non anche i componenti del Consiglio di disciplina. Nel caso in esame, l’Ordine richiedente ha individuato nel Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale il professionista idoneo all’incarico di Presidente di un collegio arbitrale, la cui nomina è stata richiesta all’Ordine medesimo. L’art. 28 c. 2 appare molto specifico circa l’ambito soggettivo di applicazione, dal momento che la gestione delle attività dell’Ordine e la promozione delle aggregazioni per favorire la formazione degli iscritti rientra nelle funzioni esclusive del Consiglio dell’Ordine e dei suoi membri. Stesso discorso vale per le attività di sviluppo del senso di identità e di appartenenza alla categoria tramite il rispetto delle norme dell’ordinamento e le attività di promozione della partecipazione degli iscritti alla vita dell’Ordine stesso nel rispetto della tutela dei generi, tutte attività di competenza esclusiva dell’Ordine. Si ricorda, invece, che l’art. 28 c. 1 impone al professionista che ricopre incarichi istituzionali in base all'ordinamento professionale a livello locale o nazionale di adempiere alle sue funzioni con disciplina e onore e di operare con spirito di servizio nei confronti della categoria. In questo caso, dal momento che i Consigli di disciplina territoriali sono istituiti presso i consigli dell’Ordine ed esercitano il potere disciplinare nei confronti degli iscritti all’albo e che la norma si riferisce a tutti gli incarichi istituzionali contemplati nell’ordinamento professionale, non v’è dubbio che anche la funzione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali debba essere svolta con disciplina, onore e spirito di servizio. Fonte: PO CNDCEC 2 novembre 2022 n. 177
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