venerdì 04/11/2022 • 06:00
Scade il prossimo 15 novembre il termine per beneficiare della rideterminazione del valore di quote e terreni. Due gli adempimenti obbligatori: la redazione della perizia di stima e il versamento dell’imposta sostitutiva pari, per quest’anno, al 14%.
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L'art. 29 DL 17/2022 (cosiddetto “Decreto Energia”) ha riaperto i termini per procedere alla rivalutazione dei valori di terreni e partecipazioni. Si tratta della ben nota agevolazione (prevista per la prima volta, dal L. 448/2001 e poi quasi costantemente riproposta anno dopo anno) che permette di ridurre la tassazione in sede di cessione di beni in quanto consente di assumere, in luogo del costo o valore iniziale del bene oggetto della rivalutazione, quello indicato nella perizia di stima con la conseguenza di far emergere, in caso di cessione, una plusvalenza minore o addirittura di azzerarla.
Le novità inizialmente previste dal Decreto Energia per questa nuova riapertura erano due:
Con la legge di conversione del DL Energia la prima delle due novità è stata oggetto di una proroga: il termine è slittato al 15 novembre. Nessuna novità, invece, sulla misura dell'imposta sostitutiva che resta fissata al 14% e che, considerato il valore elevato, richiede una attenta valutazione sulla convenienza della rideterminazione stessa.
Rispetto alle precedenti rivalutazioni non ci sono novità: sul piano soggettivo, possono beneficiare della rideterminazione esclusivamente le persone fisiche, le società semplici ed altre a questa equiparate, gli enti non commerciali mentre restano sempre esclusi i titolari di reddito di impresa. Per quanto riguarda l'ambito oggettivo possono essere oggetto di rivalutazione tre distinti beni che devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2022: le partecipazioni qualificate; le partecipazioni non qualificate; i terreni, sia agricoli che edificabili.
Gli adempimenti: la redazione della perizia, il versamento dell'imposta sostitutiva e la dichiarazione
La rideterminazione del valore richiede alcuni adempimenti obbligatori, il primo è la redazione della perizia di stima che serve al fine di stabilire il valore effettivo del bene e deve essere redatta da un professionista abilitato. In particolare, per le perizie sulle partecipazioni sono soggetti abilitati gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e iscritti nell'elenco dei revisori legali dei conti e gli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili per le perizie sui terreni.
La perizia può essere asseverata e giurata dopo la vendita, ma deve essere redatta prima della vendita stessa in quanto nel rogito è obbligatorio indicare il valore periziato; sebbene inizialmente contestata, tale posizione è stata condivisa anche dall'Agenzia delle Entrate con la Ris. AE 27 maggio 2015 n. 53/E.
Il secondo adempimento obbligatorio è il versamento dell'imposta sostitutiva che, come già anticipato, per quest'anno è pari al 14%, sia con riferimento alla rideterminazione del valore dei terreni, sia alla rideterminazione del valore delle quote. L'imposta sostitutiva va applicata sull'intero valore rivalutato che emerge dalla perizia (e non sul maggior valore); l'ammontare dovuto al 15 novembre può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2022; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%, da versarsi contestualmente.
Si ricorda che la rivalutazione è possibile anche quando il contribuente abbia già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative. In questa ipotesi, dall'imposta sostitutiva dovuta è possibile scomputare l'imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni o, in alternativa, è possibile chiedere il rimborso.
Si ricorda, infine, che occorre anche riepilogare i dati delle rideterminazioni nel modello Redditi; devono essere compilati il quadro RM nel caso di terreni e il quadro RT nel caso di partecipazioni.
Attenzione, però: modello in cui vanno indicati i dati delle rideterminazioni effettuate entro il prossimo 15 novembre non è quello in scadenza il prossimo 30 novembre (in cui andranno indicati i dati delle rivalutazioni eseguite lo scorso anno), ma il modello Reddito 2023.
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Federico Gavioli
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