giovedì 03/11/2022 • 14:45
Per sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie partecipino ad attività formative o di riqualificazione. Il Ministero del lavoro ha definito i criteri e le modalità per l’accertamento sanzionatorio di mancata attuazione dell’obbligo formativo da parte del lavoratore.
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Soggetti destinatari
Destinatari delle misure sono i lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinarie di cui al Capo III del Titolo I e al Titolo II del D.Lgs. 148/ 2015. A tal proposito, si rammenta che il titolo I, capo III, artt. da 19 a 25-ter D.Lgs. 148/2015, riguarda le integrazioni salariali straordinarie, mentre il titolo II, artt. da 26 a 40-bis D.Lgs. 148/2015 riguarda i fondi di solidarietà. Si evidenzia, altresì, che la tipologia di lavoratori prima specificati debbano partecipare ad iniziative - laddove previste dalla legge o qualora siano pattuite nel verbale di accordo sindacale all'esito della procedura di cui all'art. 24 D.Lgs. 148/2015, ovvero nell'ambito delle procedure sindacali prodromiche all'accesso all'assegno di integrazione salariale, riconosciuto dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 29 e 40 D.Lgs. 148/2015 e disciplinate dall'art. 14 D.Lgs. 148/2015 e/o dai singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà interessati - di carattere formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante fondi paritetici interprofessionali.
Quadro sanzionatorio
La mancata partecipazione, senza giustificato motivo fornito dal lavoratore alle iniziative di formazione e di riqualificazione di cui all'art. 25-ter c. 1 D.Lgs. 148/2015, secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 25-ter c. 4 comporta l'irrogazione di specifiche sanzioni:
In proposito, si precisa, che il recupero della prestazione erogata non è comprensivo degli oneri relativi alla contribuzione figurativa e all'assegno al nucleo familiare eventualmente erogato.
Da ultimo, si segnala che le modalità per procedere alla decurtazione delle mensilità di integrazione salariale ai lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale a carico dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27 D.Lgs. 148/2015 sono individuate dai soggetti preposti alla gestione dei citati fondi.
Quando ricorre il giustificato motivo?
All'interno del decreto viene specificato che il giustificato motivo di mancata partecipazione alle iniziative di formazione e di riqualificazione ricorre nei casi di seguito indicati:
Modalità di applicazione delle sanzioni
Il servizio ispettivo territorialmente competente, nell'ambito delle verifiche ispettive disposte presso datori di lavoro, accerta il concreto svolgimento della formazione secondo il programma di formazione. Qualora dai registri dell'ente che eroga la formazione risultino assenze ingiustificate, si provvederà alla contestazione della sanzione corrispondente secondo i criteri e le misure definite nel decreto in commento e prima analizzate, limitatamente ai lavoratori per i quali è accertata la mancata partecipazione alla formazione senza giustificato motivo oggettivo, e, inoltre, verrà data comunicazione all'INPS - sede territoriale competente - ai fini dell'applicazione della sanzione.
Fonte: DM Min. Lav. 2 agosto 2022 (G.U. 28 ottobre 2022, n. 253)
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Paolo Bonini
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