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giovedì 03/11/2022 • 14:45

Lavoro Sanzioni da mancata formazione

Il lavoratore perde l’indennità salariale straordinaria se manca la formazione

Per sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie partecipino ad attività formative o di riqualificazione. Il Ministero del lavoro ha definito i criteri e le modalità per l’accertamento sanzionatorio di mancata attuazione dell’obbligo formativo da parte del lavoratore.

di Simone Cagliano - Consulente del Lavoro

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  • Tempo di lettura 5 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Soggetti destinatari

Destinatari delle misure sono i lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinarie di cui al Capo III del Titolo I e al Titolo II del D.Lgs. 148/ 2015. A tal proposito, si rammenta che il titolo I, capo III, artt. da 19 a 25-ter D.Lgs. 148/2015, riguarda le integrazioni salariali straordinarie, mentre il titolo II, artt. da 26 a 40-bis D.Lgs. 148/2015 riguarda i fondi di solidarietà. Si evidenzia, altresì, che la tipologia di lavoratori prima specificati debbano partecipare ad iniziative - laddove previste dalla legge o qualora siano pattuite nel verbale di accordo sindacale all'esito della procedura di cui all'art. 24 D.Lgs. 148/2015, ovvero nell'ambito delle procedure sindacali prodromiche all'accesso all'assegno di integrazione salariale, riconosciuto dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 29 e 40 D.Lgs. 148/2015 e disciplinate dall'art. 14 D.Lgs. 148/2015 e/o dai singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà interessati - di carattere formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante fondi paritetici interprofessionali.

Quadro sanzionatorio

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo fornito dal lavoratore alle iniziative di formazione e di riqualificazione di cui all'art. 25-ter c. 1 D.Lgs. 148/2015, secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 25-ter c. 4 comporta l'irrogazione di specifiche sanzioni:

  • la mancata partecipazione nella misura compresa tra il 25 % ed il 50% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, in assenza di un giustificato motivo, comporta l'irrogazione della sanzione corrispondente alla decurtazione di un terzo delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima individuata dall'art. 25-ter c. 3 D.Lgs. 148/2015, consistente nella decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale;
  • la mancata partecipazione, in assenza di un giustificato motivo, nella misura compresa tra il 50 % e l'80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l'irrogazione della sanzione corrispondente alla decurtazione della metà delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima individuata dall'art. 25-ter c. 3 D.Lgs. 148/2015, consistente nella decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale;
  • la mancata partecipazione, in assenza di un giustificato motivo, in misura superiore all'80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l'irrogazione della sanzione corrispondente decadenza dal trattamento di integrazione salariale.

In proposito, si precisa, che il recupero della prestazione erogata non è comprensivo degli oneri relativi alla contribuzione figurativa e all'assegno al nucleo familiare eventualmente erogato.

Da ultimo, si segnala che le modalità per procedere alla decurtazione delle mensilità di integrazione salariale ai lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale a carico dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27 D.Lgs. 148/2015 sono individuate dai soggetti preposti alla gestione dei citati fondi.

Quando ricorre il giustificato motivo?

All'interno del decreto viene specificato che il giustificato motivo di mancata partecipazione alle iniziative di formazione e di riqualificazione ricorre nei casi di seguito indicati:

  • documentato stato di malattia o di infortunio;
  • servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
  • stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
  • citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato;
  • gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
  • casi di limitazione legale della mobilità personale;
  • ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare alle iniziative di formazione e/o riqualificazione, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo.

Modalità di applicazione delle sanzioni

Il servizio ispettivo territorialmente competente, nell'ambito delle verifiche ispettive disposte presso datori di lavoro, accerta il concreto svolgimento della formazione secondo il programma di formazione. Qualora dai registri dell'ente che eroga la formazione risultino assenze ingiustificate, si provvederà alla contestazione della sanzione corrispondente secondo i criteri e le misure definite nel decreto in commento e prima analizzate, limitatamente ai lavoratori per i quali è accertata la mancata partecipazione alla formazione senza giustificato motivo oggettivo, e, inoltre, verrà data comunicazione all'INPS - sede territoriale competente - ai fini dell'applicazione della sanzione.

Fonte: DM Min. Lav. 2 agosto 2022 (G.U. 28  ottobre 2022, n. 253)

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