giovedì 03/11/2022 • 12:12
Una società non può aderire come controllante delle altre società del gruppo alla procedura di liquidazione IVA di gruppo, già a partire dall'anno 2022, in quanto al 1° gennaio 2022 non era identificata in Italia ai fini IVA. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta del 3 novembre 2022 n. 544.
redazione Memento
Con la risposta del 3 novembre 2022 n. 544, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di partecipazione di una società non residente alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo (art. 73 c. 3 DPR 633/72). Nel dettaglio, una società di capitali con sede legale in Lussemburgo, fiscalmente residente in Italia e integralmente ed indirettamente controllata da una società italiana, ritiene di qualificarsi come soggetto passivo stabilito ai fini IVA in Italia e di essere in possesso dei requisiti di tipo soggettivo, oggettivo e temporale normativamente previsti per l'esercizio dell'opzione, a partire dal 1° gennaio 2022, per la procedura di liquidazione IVA di gruppo. A tal proposito, la società chiede all'Agenzia delle Entrate di confermare che: qualora non vi sia coincidenza tra il luogo della sede legale e quello della sede effettiva, quest'ultimo debba assumere prevalenza, per l'individuazione del luogo di stabilimento di una persona giuridica ai fini IVA e che, conseguentemente, la società debba considerarsi come soggetto passivo stabilito ai fini IVA in Italia, posto che in Italia sono assunte le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell'impresa, a nulla rilevando, in senso contrario, la circostanza che la sede legale della società sia ubicata all'estero; pur essendo costituita nella forma di società a responsabilità limitata di diritto lussemburghese, la società possa legittimamente esercitare l'opzione per la procedura di liquidazione IVA di gruppo, in qualità di controllante; la validità dell'opzione in oggetto non sia in alcun modo inficiata dalle tempistiche con cui la società ha provveduto ad identificarsi ai fini IVA in Italia e a presentare la dichiarazione Modello IVA 2022 relativa al 2021, posto che, la società stessa e le controllate hanno provveduto alla liquidazione cumulativa dell'imposta per l'intero anno solare 2022 e la dichiarazione Modello IVA 2022 è da considerarsi valida a tutti gli effetti. In subordine, la società chiede all'Agenzia delle Entrate se fosse possibile avvalersi dell'istituto della remissione in bonis, entro il termine per la presentazione della dichiarazione Modello IVA 2023. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, ricorda che anche un soggetto passivo non residente, ovvero con sede legale in uno Stato estero, può effettuare operazioni rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato e dunque avere una propria soggettività IVA in Italia. A tal fine, può adempiere ai relativi obblighi ed esercitare i relativi diritti, alternativamente, tramite: stabile organizzazione; nomina di un rappresentante fiscale; diretta identificazione. Quanto al secondo quesito, l'Agenzia delle Entrate precisa che la società non può aderire come controllante delle altre società del gruppo alla procedura di liquidazione in oggetto, già a partire dall'anno 2022, in quanto al 1° gennaio 2022 non era identificata in Italia ai fini IVA. Inoltre, non ha rilevanza la dichiarazione annuale IVA 2022 presentata per il periodo d'imposta 2021 al solo fine di esercitare l'opzione per la procedura di liquidazione IVA di gruppo, dato che la società nel 2021 non operava in Italia né direttamente o con un rappresentante fiscale, né mediante una stabile organizzazione. In particolare, se la società si fosse identificata in Italia entro il 1° gennaio 2022 avrebbe potuto optare per la procedura in parola presentando il modello IVA 26 entro il termine di liquidazione e versamento dell'imposta relativa al mese di gennaio 2022 (16 febbraio 2022), con effetto per l'anno stesso. Infine, non è ammissibile il ricorso alla remissione in bonis per esercitare tardivamente l'opzione per la liquidazione IVA di gruppo, in quanto nel caso di specie non vi è una comunicazione tardiva da sanare, considerato che al 1° gennaio 2022 (momento a partire dal quale ha effetto la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo) mancava il presupposto fondamentale per l'accesso al regime liquidatorio in questione, ossia l'esistenza della società istante ai fini IVA in Italia. Difatti, la remissione in bonis è volta ad evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali, non eseguiti tempestivamente, precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali. Fonte: Risp. AE 3 novembre 2022 n. 544
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