venerdì 04/11/2022 • 06:00
Il promotore di una triangolazione comunitaria non potrà utilizzare liberamente il cd. plafond vincolato ma dovrà rispettare dei limiti ben precisi. L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 540/2022, consolida il proprio orientamento già formatosi sul punto.
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Coloro che compiono le esportazioni previste dalle lett. a) e b) dell'art. 8 c. 1 DPR 633/72, possono effettuare acquisiti senza il pagamento dell'IVA, dietro presentazione delle lettere di intento, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni effettuate nel corso dell'anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti, come previsto dall'art. 2 c. 2 L. 28/97, ossia il cd. plafond fisso e il cd. plafond mobile.
Tutto ciò sarà possibile a condizione che l'ammontare di tali corrispettivi sia superiore al 10% del volume d'affari (art. 1 DL 746/83).
Riprendendo poi l'art. 41 c. 4 DL 331/93, questo prevede che i corrispettivi delle cessioni intra-UE concorrono alla determinazione del c.d. plafond e alle relative percentuali necessarie per effettuare gli acquisti senza pagamento dell'IVA.
Rimanendo poi nell'orbita dell'art. 8 DPR 633/72, alla lett. c) del primo comma è stabilito che sono non imponibili le cessioni di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione o cessioni intra-UE, si avvalgano della facoltà di acquistare o importare senza il versamento dell'IVA.
Una facoltà analoga di acquistare senza pagare l'IVA è riconosciuta ai soggetti che effettuano operazioni assimilate alle esportazioni nonché servizi internazionali, disciplinati rispettivamente agli artt. 8-bis e 9 DPR 633/72, nei limiti dei corrispettivi afferenti tali operazioni.
Operazioni triangolari e plafond IVA
Anche i soggetti esteri, identificati ai fini IVA in Italia direttamente (art. 35-ter DPR 633/72) o nominando un rappresentante fiscale (art. 17 DPR 633/72), possono effettuare acquisti senza pagamento dell'IVA nei limiti del cd. plafond maturato nell'anno precedente o nei dodici mesi precedenti (Cfr. Ris. AE 21 giugno 1999 n. 102; Ris. AE 4 agosto 2011 n. 80/E; Risp. AE 4 marzo 2021 n. 148 e Risp. AE 19 aprile 2021 n. 260).
Ecco che tra le operazioni che concorrono a formare il plafond degli esportatori abituali rientrano:
Nelle operazioni triangolari, sia di esportazione sia intracomunitarie, una parte del plafond che si viene a formare per uno dei soggetti della triangolazione è un plafond il cui utilizzo presenta dei vincoli (cd. plafond vincolato). Nel dettaglio, l'art. 8 c. 2 secondo periodo DPR 633/72 prevede che “I cessionari e i commissionari possono avvalersi di tale ammontare (i.e. plafond) integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi della lettera a), relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi”.
Così, in relazione al plafond costituito in capo al cedente-prestatore (promotore), nell'ipotesi di cessione triangolare all'esportazione e in capo al commissionario nell'ipotesi di cessioni all'esportazione tramite commissionari, il relativo utilizzo deve riguardare l'acquisto di beni da esportare allo stato originario entro 6 mesi dalla consegna (cd. plafond vincolato).
Non sussiste invece alcun vincolo per l'utilizzo della parte del plafond costituita dalla differenza tra l'intero ammontare del plafond e gli acquisti effettuati in qualità di cedente-cessionario (promotore) o commissionario all'esportazione (cd. plafond libero).
Per quanto riguarda l'utilizzo del cd. “plafond vincolato”, costituito in capo al promotore nelle cessioni triangolari all'esportazione, l'Amministrazione finanziaria è intervenuta più volte (Ris. MEF 3 ottobre 1985 n. 355647; Circ. MEF 10 giugno 1986 n. 145; Ris. AE 9 gennaio 2017 n. 1), da ultimo con la Risp. AE 10 dicembre 2020 n. 580.
Con particolare riferimento alle operazioni triangolari in ambito UE, la Circ. MEF 23 febbraio 1994 n. 13, ha precisato che: “… per i commissionari in ogni caso e per gli operatori economici nazionali che intervengono nelle operazioni triangolari nella veste di acquirenti-cedenti, il plafond può essere utilizzato, per gli acquisti – anche intracomunitari – di beni e servizi e per le importazioni di beni, senza alcun vincolo, nei limiti della differenza tra i corrispettivi relativi alle cessioni di beni trasportati o spediti in altro Stato comunitario ed il prezzo di acquisto degli stessi beni, con facoltà di utilizzare il predetto plafond per intero per acquisti o importazioni di beni da inviare all'estero (Paesi comunitari e non) allo stato originario entro il termine di sei mesi dalla consegna”.
Sul punto si segnala anche l'intervento dell'Agenzia delle Dogane che, con Circ. AD 27 febbraio 2003 n. 8/D, ha chiarito come i contribuenti che si trovano nella situazione di disporre di un plafond vincolato sono coloro che intervengono in una triangolazione in qualità di primo cessionario/secondo cedente. Secondo il medesimo documento di prassi, ciò avviene nell'ipotesi di “cessione intracomunitaria in triangolazione prevista dal combinato disposto degli articoli 40, comma 2, e 41 del D.L. n. 331/1993 (il soggetto nazionale acquista beni in altro Stato membro e li fa trasportare direttamente dal primo cedente nello Stato membro del proprio cessionario UE, designato quale debitore di imposta)”.
Nel dettaglio, l'art. 40 c. 2 DL 331/93 prevede la possibilità per l'operatore italiano/promotore della triangolazione di non assolvere l'IVA sull'acquisto intracomunitario allorquando venga designato come debitore di imposta un altro cessionario operante in un terzo Stato membro UE.
Risposta a interpello n. 540/2022
Per l'Agenzia delle entrate, vista la prassi formatasi sul punto, in merito all'utilizzo del plafond da parte del cessionario/promotore della triangolazione comunitaria, non è ravvisabile nessun trattamento differenziato connesso allo Stato ove i soggetti coinvolti nell'operazione siano stabiliti o identificati ai fini IVA, ovverosia connesso alla circostanza che nella triangolazione comunitaria il soggetto promotore sia l'unico soggetto passivo identificato in Italia e, dunque, l'unico a poter fruire del plafond maturato per effettuare acquisti in Italia senza applicare l'IVA.
Pertanto, l'Amministrazione, non condividendo la posizione e la soluzione della contribuente (spendere liberamente il plafond maturato nelle transazioni in cui opera come promotore della triangolare UE per effettuare acquisti in Italia senza imposta), ha ritenuto che non si possa utilizzare, in maniera incondizionata, il plafond maturato nell'ambito delle operazioni triangolari intra-UE.
Fonte: Risp. AE 31 ottobre 2022 n. 540
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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