giovedì 03/11/2022 • 11:19
Ai fini dell’utilizzo del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali non è necessario apporre il visto di conformità sui modelli dichiarativi. La quota residua IRES di gruppo può essere compensata con il credito IVA trasferito dalla consolidata, nel rispetto del limite di 2.000.000 di euro.
redazione Memento
Con la risposta del 3 novembre 2022 n. 543, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di utilizzo in compensazione di crediti d'imposta nell'ambito del consolidato fiscale. Nel dettaglio, la società consolidante (istante) riferisce che nell'esercizio 2021 la consolidata ha maturato un ingente credito per investimenti in beni strumentali e intende attribuire tale credito nell'ambito del consolidato fiscale di cui fa parte, nei limiti di quanto consentito. La consolidante ha già compensato il proprio credito IVA dell'anno 2021 nel limite massimo di euro 2.000.000 (di cui all'art. 34 L. 388/2000), mentre la consolidata utilizza in compensazione il proprio credito IVA dell'anno 2021, che è stato riportato in detrazione o in compensazione; è probabile che la consolidata disporrà di una quota di tale eccedenza da poter attribuire alla consolidante. A tal proposito, l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate di sapere quali limiti sussistono e quali modalità devono essere seguite per l'attribuzione del credito d'imposta in oggetto e del credito IVA, maturati dalla consolidata e per l'utilizzo in compensazione di detti crediti da parte della consolidante. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, precisa che, in costanza di consolidato ciascuna società partecipante alla tassazione di gruppo (inclusa la stessa consolidante) ha la facoltà di trasferire i propri crediti alla società consolidante, per consentire la compensazione con l'imposta sul reddito delle società dovuta da quest'ultima. Il trasferimento dei crediti deve avvenire per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato. Inoltre, l'Agenzia ricorda che: nessun limite è stabilito per il trasferimento dei crediti d'imposta indicati nel quadro RU del Modello Unico Società di Capitali, dal momento che l'importo complessivamente utilizzabile degli stessi è predeterminato e già stanziato sui singoli capitoli di spesa delle amministrazioni competenti a riconoscere il beneficio indicato; i crediti in oggetto possono essere compensati senza che ricorra l'obbligo di apposizione preventiva, sulla dichiarazione dei redditi, del visto di conformità. Difatti, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 25 settembre 2014 n. 28/E, ha precisato che debbano essere esclusi dall'obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle stesse imposte quali, ad esempio, i crediti aventi natura strettamente agevolativa. Tali esclusioni non si applicano, invece, nel caso in cui oggetto di cessione alla fiscal unit sia, ad esempio, l'eccedenza del credito IVA. Quanto agli adempimenti da assolvere: la consolidata compilerà la sezione V del quadro GN del Modello Redditi SC, righi da GN23 a GN26, indicando il codice del credito (in colonna 1), così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU, l'anno di insorgenza del credito (in colonna 2) e l'ammontare del credito trasferito al consolidato (in colonna 3); la consolidante compilerà la sezione VI del quadro NX del Modello CNM, indicando il codice del credito (in colonna 1), così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU del Modello Redditi SC/2022, l'anno di insorgenza del credito (in colonna 2), il codice fiscale della società che ha attribuito il credito (in colonna 3) e l'ammontare del credito trasferito al consolidato (colonna 4). La consolidante compilerà, altresì, la sezione I del quadro CC del Modello CNM, al fine di rendicontare gli utilizzi del credito, riportando il codice relativo al credito (in colonna 1) indicato nel quadro NX, sezione VI, e le altre informazioni richieste nelle colonne da 2 a 6. Pertanto: ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali non sarà necessario apporre il visto di conformità sui menzionati modelli dichiarativi; la quota residua IRES di gruppo potrà essere compensata con il credito IVA trasferito dalla società consolidata, nel rispetto del limite massimo di 2.000.000 di euro, calcolato considerando anche i crediti eventualmente già compensati direttamente dalla consolidata. La società consolidata potrà presentare la dichiarazione IVA integrativa per l'anno d'imposta 2021, compilando in tal caso il rigo VX6 del quadro VX, indicando nel campo 1 il codice fiscale della consolidante, e nel campo 2 l'importo del credito ceduto. La società consolidante, a sua volta, compilerà la sezione X del quadro NX del Modello CNM, nonché la sezione II del quadro CC dello stesso modello, riportando il codice relativo al credito (in colonna 1), indicato nel quadro NX, sezione X, e le altre informazioni richieste nelle colonne da 2 a 5. Entrambe le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere soggette ad apposizione del visto di conformità o, in alternativa, alla sottoscrizione da parte dell'organo di controllo di ciascuno dei soggetti che presenta la dichiarazione. Fonte: Risp. AE 3 novembre 2022 n. 543
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