Dal ministero del Lavoro arrivano novità sulle risorse finanziarie previste per il Fondo Nuove Competenze (FNC: art. 11 ter DL 146/2021 conv. in L. 215/2021).
Attraverso un Comunicato datato 2 novembre 2022, infatti, il ministero del Lavoro rende noto di aver ricevuto parere favorevole da parte della Corte dei Conti sul Decreto che prevede il rifinanziamento del Fondo, e la sua conseguente registrazione presso la stessa.
Il decreto 22 settembre 2022 stanzia un miliardo di euro a valere sulle risorse dell'iniziativa REACT-EU affluite al Programma operativo nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione (PON SPAO).
Si aggiunge così un altro tassello al Piano Nazionale Nuove Competenze, nato con il PNRR, costituito dalla messa in atto e dalla sinergia di tre programmi guida:
Programma GOL;
Sistema duale;
Fondo Nuove Competenze.
Il tutto con un unico e chiaro obiettivo: rafforzare il sistema della formazione professionale, difendere l'occupabilità dei lavoratori e far crescere la produttività delle aziende.
FNC: un passo avanti per la formazione dei lavoratori
Le finalità del Fondo Nuove Competenze sono rivolte al sostegno delle transizioni digitali ed ecologiche. Come?
offrendo ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato di lavoro;
sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi.
Quali oneri sono coperti dal Fondo?
Il rifinanziamento del FNC opera a copertura degli oneri connessi al finanziamento delle specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro sottoscritte entro il 31 dicembre 2022 e finalizzate a percorsi formativi dei lavoratori, da realizzarsi anche nel 2023.
Come vengono finanziati?
La parte dell'orario di lavoro che è finalizzata a percorsi formativi è finanziata dalle risorse del Fondo secondo le seguenti modalità:
la retribuzione oraria, al netto degli oneri a carico del lavoratore, è finanziata dal Fondo per un ammontare pari al 60% del totale. La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all'INPS riferita al mese di approvazione dell'istanza di accesso al Fondo, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard;
gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per l'intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell'istanza di accesso al Fondo. Gli oneri sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l'aliquota contributiva alla retribuzione oraria come determinata al precedente punto;
la quota di retribuzione finanziata dal Fondo è pari al 100% in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell'orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione dell'orario normale di lavoro (a parità di retribuzione complessiva) anche di natura sperimentale che operi per almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori dell'azienda.
Chi provvede alle erogazioni?
Alle erogazioni provvede l'INPS, nei limiti delle risorse stanziate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo quanto comunicato dall'ANPAL sulla base dell'istruttoria condotta con il supporto di ANPAL servizi SpA, in particolare in merito ai lavoratori coinvolti e alle ore destinate alla formazione.
Può essere richiesta dal datore di lavoro un'anticipazione, nel limite del 40% del contributo concesso, previa presentazione di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa.
Il versamento del saldo a rimborso degli oneri finanziabili è effettuato dall'INPS previa verifica automatizzata.
Il contributo massimo concesso per singola istanza non può eccedere € 10 milioni.
Quali sono i percorsi formativi finanziati?
Al fine della presentazione dell'istanza di accesso al Fondo, i datori di lavoro identificano in sede di intesa la necessità di un aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica in funzione di uno dei seguenti processi:
innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali;
innovazioni aziendali volte all'efficientamento energetico e all'uso di fonti sostenibili;
innovazioni aziendali volte alla promozione dell'economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque;
innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale;
innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicultura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica;
promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.
Accedono altresì al Fondo i datori di lavoro che identificano, in sede di intesa, un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di accordi di sviluppo:
per progetti di investimento strategico;
per il sostegno alla transizione industriale.
I termini per la conclusione delle attività formative sono individuati in sede attuativa dall'ANPAL, anche in considerazione della partecipazione dei Fondi paritetici interprofessionali.
L'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro sarà responsabile della gestione della misura e pubblicherà l'avviso che consentirà alle aziende di candidare i loro progetti.
Fonte:
Comunicato Min. Lav. 2 novembre 2022
DI 22 settembre 2022