giovedì 03/11/2022 • 10:25
In GU il DM 2 settembre 2022 che disciplina la possibilità, per i lavoratori autonomi assunti a tempo determinato dalla pubblica amministrazione, di mantenere l’iscrizione alla propria Cassa di previdenza privata.
redazione Memento
Pubblicato nella GU n. 256 del 2 novembre 2022 il DM del Ministero del Lavoro (con Economia e Pubblica Amministrazione) che regola l'opzione per il mantenimento o meno dell'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti assunti a tempo determinato dalla pubblica amministrazione. Campo di applicazione Il Decreto si applica ai professionisti iscritti agli enti previdenziali di diritto privato gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria (D.Lgs. 509/94 e D.Lgs. 103/96) assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni. I professionisti sono inquadrati a tutti gli effetti come lavoratori dipendenti e assoggettati alle medesime disposizioni contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione e iscritti alla gestione previdenziale dell'INPS-Gestione ex INPDAP alla quale fanno capo tutti gli oneri relativi al rapporto di lavoro instaurato. All'atto dell'assunzione presso la pubblica amministrazione, i professionisti devono dare comunicazione all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, entro i successivi 30 giorni tramite PEC, sia dell'accettazione dell'incarico che della volontà di mantenere o meno l'iscrizione presso il medesimo ente previdenziale di diritto privato. Opzione per il non mantenimento dell'iscrizione In caso di opzione per il non mantenimento dell'iscrizione all'ente previdenziale di diritto privato, il medesimo sospenderà l'iscrizione del professionista dai propri ruoli e la relativa posizione assicurativa in essere non sarà ulteriormente alimentata fino alla conclusione del rapporto di lavoro dipendente. Per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione non è dovuto all'ente previdenziale di diritto privato alcun contributo a carattere soggettivo o integrativo a fini previdenziali o assistenziali e il professionista non usufruisce delle prestazioni associate all'iscrizione. Fanno eccezione i contributi obbligatori eventualmente dovuti all'ente previdenziale di diritto privato per il mero mantenimento dell'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e le prestazioni associate agli stessi. Al termine del periodo di lavoro presso l'amministrazione pubblica, il professionista potrà effettuare il ricongiungimento presso il medesimo ente previdenziale di diritto privato del periodo assicurativo maturato all'INPS - Gestione ex INPDAP. Il montante contributivo maturato nel suddetto periodo viene trasferito all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza e viene conseguentemente utilizzato per alimentare la posizione previdenziale individuale, senza oneri a carico del professionista o dell'ente stesso. Se l'ordinamento dell'ente previdenziale di diritto privato non prevede esclusivamente l'adozione del sistema di calcolo contributivo delle prestazioni, il montante contributivo trasferito costituisce la riserva matematica per la relativa valorizzazione ai fini previdenziali. Opzione per il mantenimento dell'iscrizione In caso di opzione per il mantenimento dell'iscrizione all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, il medesimo ente non sospenderà l'iscrizione del professionista dai propri ruoli, tenendo attiva la relativa posizione assicurativa in essere, che continuerà ad essere alimentata durante il rapporto di lavoro dipendente. Il mantenimento della posizione assicurativa presso l'ente previdenziale di diritto privato di categoria comporta il versamento della contribuzione soggettiva ed integrativa minime, se previsto dal relativo ordinamento. È dovuta, ove prevista, anche la contribuzione per la copertura delle prestazioni assistenziali erogate a vario titolo dall'ente previdenziale di diritto privato. Non è dovuta la contribuzione per l'indennità di maternità, in quanto la relativa copertura è assicurata dall'INPS-Gestione separata ex INPDAP. Il professionista non può ricevere prestazioni assistenziali allo stesso titolo dall'INPS e dall'ente previdenziale di diritto privato e, all'atto della richiesta, rilascia apposita dichiarazione in merito. Regime transitorio I professionisti che risultino già assunti dalle pubbliche amministrazioni comunicano (entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, ovvero entro il 5 dicembre 2022) all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, tramite posta elettronica certificata, sia la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato che la volontà di mantenere o meno l'iscrizione presso il medesimo ente di diritto privato. Se l'ordinamento di un ente previdenziale di diritto privato prevede già la possibilità per un professionista lavoratore dipendente di optare per il versamento allo stesso ente dei contributi previdenziali relativi all'attività come dipendente, il professionista può optare per tale regime, in alternativa a quello previsto dal presente decreto, comunicandolo all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza e all'Amministrazione pubblica datore di lavoro, sempre entro 30 giorni. Si applica, in tal caso, la regolamentazione contributiva già prevista per i professionisti lavoratori dipendenti già iscritti all'ente previdenziale di diritto privato. Fonte: DM 2 settembre 2022: GU 2 novembre 2022 n. 256
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