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giovedì 03/11/2022 • 06:32

Fisco DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Ristorazione, dal 7 novembre le dichiarazioni per il contributo a fondo perduto

Con il provvedimento direttoriale 2 novembre n. 406608/2022 l'Agenzia delle Entrate definisce le modalità di presentazione della dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime “de minimis” e i termini di presentazione per ottenere un contributo a fondo perduto alle imprese operanti nel settore della ristorazione.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività delle imprese operanti nel settore della ristorazione, l'articolo 1, comma 17-bis, del DL 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle suddette imprese stanziando un fondo pari a 10 milioni di euro.

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del Turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2022 sono stati determinati i soggetti beneficiari e l'ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione.

Le risorse sono riservate all'attribuzione di contributi a fondo perduto alle imprese:

  • risultate ammissibili ai contributi a fondo perduto riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, secondo quanto previsto dalle disposizioni del decreto 30 dicembre 2021;
  • che svolgono, quale attività prevalente, come comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, una delle attività individuate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
  • b.1) 56.10 - Ristoranti e attività di ristorazione mobile;
  • b.2) 56.21 - Fornitura di pasti preparati (catering per eventi);
  • b.3) 56.30 - Bar e altri esercizi simili senza cucina.

Erogazione delle risorse

Al fine dell'erogazione del contributo i soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono tenuti ad inviare una dichiarazione, mediante procedura web, all'Agenzia delle entrate attestante l'ammontare degli aiuti di Stato nell'ambito del regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024.

L'Agenzia procede alla erogazione delle risorse finanziarie assegnate a tutti coloro che hanno ottenuto il contributo di cui all'articolo 1- ter, comma 1, del DL n. 73/2021, che svolgono come attività prevalente una di quelle individuate dai citati codici ATECO 2007: in particolare, il 70% delle predette risorse finanziarie viene ripartito in egual misura tra tutti i beneficiari; in aggiunta, il 20% dell'assegnazione viene ripartita tra le imprese beneficiarie che nell'anno 2019 presentano un ammontare di ricavi superiore a 100 mila euro e il restante 10% si aggiunge alle precedenti ripartizioni per le imprese con un ammontare di ricavi 2019 superiori a 300 mila euro.

Il contributo in commento non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al DLgs n. 446/1997.

L'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa a fronte della dichiarazione presentata è pari al minore tra l'importo determinato a seguito della ripartizione e l'importo residuo di aiuti ancora fruibili, determinato sulla base dell'ammontare degli aiuti di Stato in regime “de minimis” indicato dal soggetto nella dichiarazione.

Presentazione della dichiarazione

Con il provvedimento direttoriale 2 novembre n. 406608/2022 vengono definite le modalità di presentazione della dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime “de minimis”, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione, e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del predetto decreto.

La Dichiarazione è predisposta in modalità elettronica mediante procedura web resa disponibile nell'area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell'Agenzia delle entrate: può essere trasmessa direttamente dal dichiarante o tramite un intermediario, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del dichiarante, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

La trasmissione della Dichiarazione può essere effettuata a partire dal giorno 7 novembre 2022 e non oltre il giorno 21 novembre 2022.

La dichiarazione, oltre ai dati identificativi del soggetto dichiarante e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene l'indicazione dell'ammontare degli aiuti di Stato in regime “de minimis”, la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024, ricevuti dallo stesso e dall'intera impresa unica di cui il dichiarante fa parte:

  • il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che intende beneficiare del contributo;
  • nel caso in cui il soggetto dichiarante sia un erede che prosegue l'attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius; nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione che hanno comportato l'estinzione del soggetto dante causa, la partita IVA del soggetto cessato;
  • il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che intende beneficiare del contributo, nei casi in cui quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto che intende beneficiare del contributo sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;
  • il codice fiscale dell'eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione;
  • l'attestazione di aver ricevuto il contributo di cui all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge n.73 del 25 maggio 2021 e di svolgere come attività prevalente, comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n.633, una di quelle individuate da uno dei seguenti codici ATECO 2007: 56.10, 56.21, 56.30;
  • l'indicazione che l'impresa opera anche in settori economici esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 e, tuttavia, dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi, in ottemperanza all'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento;
  • l'indicazione che l'impresa opera anche nel settore economico del “trasporto merci su strada per conto terzi” e tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi, in ottemperanza all'art. 3, paragrafo 3, del citato regolamento;
  • l'ammontare complessivo degli aiuti concessi all'impresa unica nell'ambito del regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, la cui registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito dall'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024;
  • la separata indicazione dell'ammontare complessivo degli aiuti imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi;
  • il quadro A per l'indicazione dei codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, da compilare qualora fossero intervenute modifiche rispetto a quanto dichiarato nell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 1-ter, comma 1 del DL n.73/2021.

L'Agenzia delle entrate determina i contributi sulla base delle informazioni contenute nella dichiarazione. I contributi sono erogati sullo stesso conto corrente sul quale è stato erogato il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1-ter, comma 1, del DL n. 73/2021.

Prima di effettuare l'accredito, l'Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano il mancato riconoscimento del contributo.

Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del DPR n. 600/1973.

Qualora i contributi riconosciuti siano in tutto o in parte non spettanti, l'Agenzia delle entrate recupera i contributi (in tutto o in parte) non spettanti, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del DLgs n. 471/1997 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del DPR n. 602/1973.

È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte dall'articolo 13 del DLgs n. 472/1997.

I dati e le informazioni contenute nelle istanze e nelle dichiarazioni pervenute e relative ai contributi erogati sono trasmesse – sulla base di protocolli d'intesa – dall'Agenzia delle entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico- finanziaria di quest'ultima e al Ministero dell'Interno per i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159/2011.

Inoltre, in caso di indebita percezione dei contributi, si applicano le disposizioni dell'articolo 316-ter del codice penale.

Fonte: Provv. AE 2 novembre 2022 n.406608

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