Le erogazioni liberali destinate al sostegno di un'orchestra sinfonica in possesso dei requisiti previsti per accedere al Fondo Unico per lo Spettacolo (DM 27 luglio 2017), fruiscono del beneficio fiscale del c.d. "Art-Bonus" (art. 1 DL 83/2014) anche se l'orchestra non ha mai formulato domanda di accesso ai contributi a valere sul menzionato Fondo.
Il principio è stato espresso dall'Agenzia delle Entrate, sentito il parere del Ministero della Cultura, su un caso concreto sottopostogli tramite interpello.
Il credito d'imposta in questione è pari al 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa a favore, tra gli altri, delle istituzioni concertistico-orchestrali, i complessi strumentali, le società concertistiche e corali. Proprio al riguardo di questi destinatari, il Ministero della Cultura, chiamato ad esprimersi dal Fisco, ha chiarito che «sono ammissibili al credito di imposta Art bonus quei soggetti dello spettacolo riconducibili in astratto alle categorie previste dal citato D.M. 27 luglio 2017 per l'accesso al FUS, a prescindere dalla concreta percezione di tali contributi. La ratio legis è infatti quella di sostenere il finanziamento di tutti quei soggetti che svolgano stabilmente, in maniera strutturata e con continuità attività di spettacolo, non rilevando l'effettivo riconoscimento a tali soggetti di ulteriori e diverse agevolazioni pubbliche ai fini dell'ammissibilità all'Art bonus».
Nel caso di specie, l'orchestra sinfonica, costituita nella forma di associazione, rientra tra i soggetti dello spettacolo previsti dalla disciplina agevolativa quali destinatari di erogazioni liberali ammissibili all'Art bonus e presenta i requisiti di attività strutturata, stabile e continuativa, indipendentemente dall'aver presentato domanda di accesso al FUS. Pertanto, le erogazioni liberali ricevute a sostegno della propria attività possono accedere all'Art bonus.
Fonte: Risp. AE 2 novembre 2022 n. 542