L'Agenzia delle Entrate, con due risposte del 31 ottobre 2022, ha fornito chiarimenti in tema di crediti d'imposta per le imprese energivore (di cui agli artt. 15 DL 4/2022 e 4 DL 17/2022) e gasivore (di cui all'art. 15.1 DL 4/2022) relativamente al trasferimento al consolidato fiscale e alle modalità di calcolo dell'agevolazione.
Trasferimento al consolidato fiscale (Risp. AE 31 ottobre 2022 n. 536)
I crediti d'imposta riconosciuti alle imprese energivore e gasivore possono essere trasferiti, per intero o parzialmente, alla consolidante nell'ambito di un consolidato fiscale nazionale ai fini della compensazione con l'IRES del gruppo e, per la parte non eventualmente utilizzata dalla società titolare del credito, per l'assolvimento di altri tributi di sua spettanza. Tale trasferimento non configura un'ipotesi di cessione del credito a terzi, pertanto non è necessario né il visto di conformità né l'invio della comunicazione di cessione.
L'Agenzia delle Entrate ha, infatti, stabilito che alla fattispecie in esame si applica quanto chiarito nella Risp. AE 13 giugno 2019 n. 191, nella Risp. AE 2 marzo 2021 n. 133 e nella Ris. AE 2 agosto 2022 n. 45, secondo le quali in costanza di consolidato (art. 117 DPR 917/86) ciascuna società partecipante alla tassazione di gruppo (inclusa la stessa consolidante) ha la facoltà di trasferire i propri crediti alla società consolidante, per consentire la compensazione con l'imposta sul reddito delle società dovuta da quest'ultima. Il trasferimento dei crediti deve avvenire per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato. Il suddetto trasferimento non configura un'ipotesi di cessione a terzi dei crediti d'imposta, ma un trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit che rileva ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, nell'ambito di un sistema di tassazione che consente la definizione di un reddito imponibile unico e di un'IRES di gruppo determinata anche attraverso l'utilizzo in compensazione dei crediti e delle eccedenze d'imposta trasferiti dalle imprese che vi aderiscono.
In ogni caso, la consolidante non può cedere a soggetti terzi (qualificati o meno) i crediti d'imposta trasferiti, in tutto o in parte, dalle proprie partecipate.
Modalità di calcolo (Risp. AE 31 ottobre 2022 n. 538)
Nel calcolo dei crediti d'imposta a favore delle imprese energivore rileva solo la quantità di energia acquistata per uso proprio e rimasta in carico alle suddette imprese e non anche l'energia rivenduta a terzi. Pertanto, la spesa alla quale applicare la percentuale di legge è data dalla quantità di energia acquistata, al netto di quella rivenduta, moltiplicata per il prezzo medio di acquisto per kWh.
Si ricorda inoltre che, come chiarito nella Circ. AE 13 maggio 2022 n. 13/E, è agevolabile la spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica (costituita dai costi per l'energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione), ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura, diverso dalla componente energetica. Si tratta della macro-categoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce "spesa per la materia energia". Non costituiscono spese agevolabili, a titolo di esempio, le spese di trasporto e le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica.
Fonti: Risp. AE 31 ottobre 2022 n. 536 e 538