giovedì 03/11/2022 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 541 del 31 ottobre 2022, ha negato la deducibilità, ai fini IRES e IRAP, del costo dell'IVA divenuta indetraibile a seguito di accordi di conciliazione giudiziale, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 546/92.
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La fattispecie in disamina vede come protagoniste la società Alfa, alle cui incorporate, Beta e Gamma, venivano notificati separati avvisi di accertamento. In particolare, venivano contestate le prestazioni di servizi di stoccaggio nonché le prestazioni accessorie ricevute da diversi consorzi di cooperative sul presupposto che fossero operazioni soggettivamente inesistenti. Per tale ragione, l'Amministrazione finanziaria ha assimilato tali rapporti a rapporti di lavoro dipendente, con conseguente recupero dell'IVA detratta in riferimento alle fatture emesse dai consorzi.
Sul piano procedurale, i giudici di prime cure dichiaravano la legittimità e la genuinità dei contratti di appalto e, a fronte del ricorso presentato dall'Amministrazione finanziaria, le parti, tra cui l'Agenzia delle Entrate, sottoscrivevano un accordo quadro di definizione delle contestazioni da cui emergeva, da un lato, la genuinità dei contratti d'appalto citati, dall'altro, l'ulteriore circostanza che le due società, Beta e Gamma, oltre a ricevere dai consorzi fatture per le prestazioni di servizi, contabilizzavano ricavi nei confronti dei consorzi stessi dovuti al riaddebito dei contributi versati per il personale.
In buona sostanza, le due società committenti detraevano l'IVA sulle fatture ricevute dai consorzi per le prestazioni di servizi comprensive dei contributi e riaddebitavano con fattura agli stessi consorzi i contributi senza però applicare l'imposta, ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/72.
In particolare, poi, attraverso la stipula dell'accordo di conciliazione veniva stabilito il recupero dell'IVA relativa alle fatture passive per la parte corrispondente alle somme riaddebitate, considerata indetraibile, e dei relativi interessi.
Esaminando il caso di specie, l'Agenzia richiama e precisa il principio espresso dalla R.M. n. 869/80 per cui risulta deducibile l'IVA indetraibile in virtù di disposizioni legislative, per effetto della facoltà di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti di cui all'art. 36-bis del DPR 633/72 o, ancora, per effetto del pro-rata parziale.
In tale contesto, l'imposta, essendo un onere che va ad influenzare il risultato dell'esercizio, deve poter essere dedotta ai fini delle imposte sui redditi.
Tutto ciò premesso, l'Agenzia ha negato la deducibilità, ai fini IRES ed IRAP, del costo corrispondente all'IVA divenuta indetraibile in esecuzione degli accordi conciliativi, poiché la stessa non è ricollegata ad una delle cause indicate dalla R.M. n. 869/80, né ha carattere oggettivo, bensì rappresenta la conseguenza del comportamento adottato dalle società committenti che, in sede di riaddebito ai consorzi dei contributi per il personale, non hanno assoggettato a IVA gli importi corrispondenti.
Per quanto concerne la deducibilità degli interessi versati in esecuzione degli accordi conciliativi, l'Agenzia ha precisato che non si applica l'art. 96 del TUIR, ma gli stessi sono integralmente deducibili sulla base delle regole generali di deducibilità del reddito d'impesa nel periodo d'imposta in cui sono stati sottoscritti gli accordi conciliativi che ne hanno previsto il pagamento.
Fonte: Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 31 ottobre 2022 n. 541
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