giovedì 03/11/2022 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 541 del 31 ottobre 2022, ha negato la deducibilità, ai fini IRES e IRAP, del costo dell'IVA divenuta indetraibile a seguito di accordi di conciliazione giudiziale, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 546/92.
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La fattispecie in disamina vede come protagoniste la società Alfa, alle cui incorporate, Beta e Gamma, venivano notificati separati avvisi di accertamento. In particolare, venivano contestate le prestazioni di servizi di stoccaggio nonché le prestazioni accessorie ricevute da diversi consorzi di cooperative sul presupposto che fossero operazioni soggettivamente inesistenti. Per tale ragione, l'Amministrazione finanziaria ha assimilato tali rapporti a rapporti di lavoro dipendente, con conseguente recupero dell'IVA detratta in riferimento alle fatture emesse dai consorzi. Sul piano procedurale, i giudici di prime cure dichiaravano la legittimità e la genuinità dei contratti di appalto e, a fronte del ricorso presentato dall'Amministrazione finanziaria, le parti, tra cui l'Agenzia delle Entrate, sottoscrivevano un accordo quadro di definizione delle contestazioni da cui emergeva, da un lato, la genuinità dei contratti d'appalto citati, dall'altro, l'ulteriore circostanza che le due società, Beta e Gamma, oltre a ricevere dai consorzi fatture per le prestazioni di servizi, contabilizzavano ricavi nei confronti dei consorzi stessi dovuti al riaddebito dei contributi versati per il per...
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