martedì 01/11/2022 • 06:00
Chiarita l'incertezza ingenerata dal dettato normativo: beneficano del tax credit non soltanto le imprese esercenti commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni per il periodo 2019 ma anche quelle con ricavi inferiori a detta soglia.
redazione Memento
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Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo spetta non solo alle imprese esercenti commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel periodo 2019 ma anche alle medesime imprese con ricavi inferiori a tale soglia.
A chiarirlo è la Risposta n. 535 dello scorso 31 ottobre con cui le Entrate, rispondendo all'interpello di un contribuente, hanno fugato ogni dubbio sull'eventuale esclusione dall'agevolazione delle imprese di commercio al dettaglio con ricavi inferiori a 15 milioni di Euro nel periodo 2019.
La disciplina sul tema, contenuta all'art. 4 DL 73/2021, al comma 2 stabilisce che il credito spetti ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di Euro nel periodo d'imposta 2019, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il successivo comma 2-bis prevede che il credito spetti, in relazione ai medesimi mesi e alle stesse condizioni, “anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio , con ricavi superiori a 15 milioni di euro". Ed è proprio tale inciso ad ingenerare l'incertezza del contribuente, facendogli sorgere il dubbio che le imprese esercenti commercio al dettaglio con ricavi "inferiori" a 15 milioni di Euro nel periodo 2019 ne siano, invece, escluse.
Dubbio, come anticipato, dissipato dall'amministrazione finanziaria che ben ha chiarito come le imprese di commercio al dettaglio beneficeranno del credito d'imposta:
- ai sensi del comma 2, allorché abbiano conseguito, nel periodo d'imposta 2019, ricavi non superiori a 15 milioni di euro;
- ai sensi del comma 2-bis, allorché abbiano conseguito, nel periodo d'imposta 2019, ricavi superiori a 15 milioni di euro.
Una soluzione interpretativa, spiegano dall'Agenzia, che risponde alla volontà del legislatore di "contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (l'art. 28 DL n. 34/2020, che ha introdotto il bonus, è, infatti, richiamato sia dal comma 2 che dal comma 2-bis).
Fonte: Risp. AE 31 ottobre 2022 n. 535
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