La Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria del 27 ottobre 2022 ha fissato al 2,00% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.
Per effetto di tale decisione, l'INAIL, con la Circolare 41 dello scorso 28 ottobre, comunica che, a decorrere dal 2 novembre 2022, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori (art. 2, c. 11, DL 338/89 conv. in L. 389/89) e quello per la determinazione delle sanzioni civili (art. 116, c. 8 e 10, L. 388/2000) sono i seguenti:
8% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
7,50% misura delle sanzioni civili.
Rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori
Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 6 punti (art. 3, c. 54, DL 318/96 conv. in L. 402/96).
Pertanto, i piani di ammortamento relativi ad istanze di rateazione presentate dal 2 novembre 2022 sono determinati applicando il tasso di interesse pari all'8,00%.
Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell'istanza.
Sanzioni civili
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
A decorrere dal 2 novembre 2022 si applica un tasso pari al 7,50% nelle seguenti ipotesi:
mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, c. 8 lett. a), L. 388/2000);
evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa (art. 116, c. 8 lett. b) secondo periodo, L. 388/2000);
mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (art. 116, c. 10, L. 388/2000).
Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali
Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.
In caso:
di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex T.U.R.);
di evasione, invece, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex T.U.R.) aumentato di 2 punti percentuali.
Se il tasso ufficiale di riferimento diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l'omissione, agli interessi legali e, per l'evasione, agli interessi legali aumentati di due punti.
Pertanto, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema è superiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari all'1,25%, a decorrere dal 2 novembre 2022, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 2,00% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 4,00% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 2 punti).
Fonte: Circ. INAIL 28 ottobre 2022 n. 41