A decorrere dal 2 novembre 2022, a seguito della decisione di politica monetaria del 27 ottobre 2022 della Banca Centrale Europea, è stato innalzato di 75 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento).
La variazione impatta:
sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
sulla misura delle sanzioni civili (art. 116, c. 8, lett. a) e lett. b) secondo periodo, e c. 10, L. 388/2000).
Pertanto, l'INPS, attraverso la Circolare n. 124 dello scorso 28 ottobre, comunica i nuovi tassi da applicare a seguito di tale modifica.
Interesse di dilazione e differimento: cos'è e come cambia
In caso di comprovate e temporanee difficoltà finanziarie, il datore di lavoro può richiedere la rateizzazione della propria complessiva posizione debitoria per contributi e sanzioni, vale a dire di tutte le partite a debito dovute a titolo di omissione o di evasione, comprese le somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori (art. 2, c. 11, DL 338/89 conv. in L. 389/89).
La disciplina della rateazione differisce a seconda che si tratti di crediti:
in fase amministrativa (cioè per i quali l'INPS deve ancora procedere alla formazione dell'avviso di addebito e quindi non ancora consegnati per il recupero agli agenti della riscossione);
oggetto di avviso di addebito.
Dal 2 novembre 2022, in virtù delle modifiche illustrate, con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere da tale data, l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 8% annuo.
Si precisa che i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
Allo stesso modo, sempre dalla medesima data, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 8% annuo: il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2022.
Sanzioni civili: le novità dopo la decisione della BCE
Il sistema sanzionatorio in materia previdenziale ed assistenziale (art. 116 L. 388/2000) è finalizzato a punire il mancato versamento di contributi o premi.
Lo stesso prevede due categorie di sanzioni: civili, determinate in percentuale sul debito, e penali, che intervengono nei casi più gravi.
La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito l'innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali nella misura sopra riportata, comporta la variazione delle sanzioni civili a decorrere dal 2 novembre 2022, come in seguito illustrato.
Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, la sanzione civile prevede un pagamento, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. La sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge (art. 116, c. 8, lett. a), L. 388/2000).
Pertanto, in virtù della variazione in commento, la sanzione civile è pari al 7,50% in ragione d'anno (tasso del 2% maggiorato di 5,5 punti).
Denuncia spontanea della situazione debitoria
Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli Enti impositori (comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi) e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. La sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge (art. 116, c. 8, lett. b) secondo periodo, L. 388/2000).
Parimenti, anche in questo caso trova applicazione il tasso in misura del 7,50% annuo.
Evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie
Resta invariato, invece, il pagamento, in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%. La sanzione civile non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge (art. 116, c. 8, lett. b) primo periodo, L. 388/2000).
Mancato o ritardato pagamento per contrasti giurisprudenziali
Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli Enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. La sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge (art. 116, c. 10, L. 388/2000).
Con riferimento a tale ipotesi, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 7,50% annuo.
Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali
Nel caso di aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni possono essere ridotte ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese e secondo criteri stabiliti dai consigli di amministrazione degli Enti.
L'INPS ha stabilito che, in caso di procedure concorsuali, le sanzioni ridotte, nell'ipotesi prevista per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi (art. 116, c. 8, lett. a), L. 388/2000), dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.
Nelle ipotesi di evasione (art. 116, c. 8, lett. b) L. 388/2000), invece, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di 2 punti.
Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all'interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2022 (1,25% in ragione d'anno), a decorrere dal 2 novembre 2022 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base di tali ultime misure, e, pertanto:
nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi si applica il tasso del 2% (interesse legale);
nelle ipotesi di evasione si applica il tasso del 4%.
Fonte: Circ. INPS 28 ottobre 2022 n. 124