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Quand'anche le parti abbiano formalmente qualificato il rapporto di lavoro tra le medesime instaurato come autonomo, è necessario indagare le concrete modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.

Nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e l'esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare non sia significativo, la natura subordinata del rapporto può essere desunta dai criteri sussidiari distintivi, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, l'assenza di una (pur minima) organizzazione imprenditoriale e di un rischio di impresa.

La Corte di Cassazione ha affermato questo principio con sentenza n. 29973 del 13 ottobre 2022, evidenziando che il nomen iuris attribuito al rapporto nel regolamento che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci di una società cooperativa e la peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro, pur essendo elementi necessari di valutazione, non rivestono portata dirimente.

Il caso di specie

La vicenda posta all'attenzione della Suprema Corte trae origine dal ricorso proposto da una società cooperativa avverso note di rettifica emesse dall'INPS per il recupero dell'omesso versamento da parte della soc...

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