sabato 29/10/2022 • 06:00
L'Informazione Provvisoria delle Sezioni Unite n. 17/2022 nega l'applicazione dell'istituto dell'ammissione alla prova con riferimento agli enti di cui al D.Lgs. 231/2001. Il procuratore generale è legittimato ad impugnare l'ordinanza di ammissione.
redazione Memento
L'istituto dell'ammissione alla prova (art. 168-bis c.p.) non trova applicazione con riferimento agli enti di cui al D.Lgs. 231/2001, ovvero alle imprese imputate per responsabilità amministrativa derivante da reato. Il procuratore generale può ricorrere per Cassazione avverso l'ordinanza che ammette l'imputato, che gli sia stata comunicata in maniera rituale, e, in caso di omessa comunicazione, può impugnare l'ordinanza insieme alla sentenza e dedurre anche i motivi attinenti all'ammissione alla prova. Sono questi, in estrema sintesi, i principi espressi dalle Sezioni Unite con l'Informazione Provvisoria n. 17 dello scorso 27 ottobre. Questioni controverse In tema di responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001 e messa alla prova, è stata posta alle Sezioni Unite la questione di diritto, preliminare rispetto a quella della applicabilità o meno della messa alla prova alle società, «se il procuratore generale sia legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, l'ordinanza che ammette l'imputato alla messa alla prova ai sensi dell'art. 464-bis cod. proc. pen., e, in caso affermativo, per quali motivi» nonché «se il procuratore generale sia legittimato ad impugnare con ricorso per cassazione la sentenza di estinzione del reato pronunciata ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen.». Soluzione adottata Il massimo consesso di Piazza Cavour ha affermato che «Il procuratore generale è legittimato, ai sensi dell'art. 464-quater, comma 7, c.p.p., ad impugnare con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all'art. 606 c.p.p., l'ordinanza di ammissione alla prova (art. 464-bis, c.p.p.), ritualmente comunicatagli ai sensi dell'art. 128 c.p.p. In conformità a quanto previsto dall'art. 586 c.p.p., in caso di omessa comunicazione dell'ordinanza è legittimato ad impugnare quest'ultima insieme con la sentenza al fine di dedurre anche motivi attinenti ai presupposti di ammissione alla prova. L'istituto dell'ammissione alla prova (art. 168-bis c.p.) non trova applicazione con riferimento agli enti di cui al d. lgs. n. 231 del 2001». Fonte: Informazione Provvisoria SU 27 ottobre 2022 n. 17
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.