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martedì 01/11/2022 • 06:00

Fisco Acconti 2022

Secondo acconto imposte sui redditi alla cassa entro il 30 novembre

Il 30 novembre 2022 è il termine ultimo per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi. Le somme dovute dovranno essere pagate in un'unica soluzione senza possibilità di rateizzazione ed in caso di omesso versamento saranno maggiorate con sanzioni ed interessi.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Gli acconti 2022 delle imposte sui redditi e sostitutive delle stesse, la cui percentuale è fissata nella misura del 100% di quanto dovuto dal contribuente nel 2021, possono essere determinati applicando due differenti metodi:

  • il metodo storico, che considera la base dell'imposta dovuta per l'anno precedente (2021), al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi;
  • il metodo previsionale, basato sull'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso (2022), considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto.

Il versamento avviene in due rate se l'importo dovuto è pari o superiore a 257,50 euro (103 euro per l'IRES), in caso contrario, è possibile effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2022.

Le due rate degli acconti sono così suddivise:

  • la prima, nella misura del 40%, da versare entro il termine previsto per il pagamento delle imposte a saldo 2021;
  • la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre.

Tuttavia, l'art. 58 del DL 124/2019, per determinati soggetti ha modificato la misura dei versamenti della prima e della seconda rata degli acconti dovuti ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, rimodulandoli in due rate di pari importo, vale a dire entrambe del 50 per cento, anziché 40% e 60%.

Si tratta dei contribuenti che, contestualmente esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA) e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA.

Imposte e soggetti interessati

Il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi riguarda i contribuenti persone fisiche soggetti privati, ovvero titolari di partita IVA, soggetti all'IRPEF o alle imposte sostitutive, nonché le società.

Nel dettaglio, entro il 30 novembre 2022, i contribuenti soggetti IRPEF versano il secondo o unico acconto dell'imposta tramite modello F24, utilizzando il codice tributo “4034”, sezione “Erario” con anno di riferimento “2022”.

Per i soggetti che applicano regimi agevolati d'imposta quali, il regime dei minimi di cui all'art. 1, c. da 96 a 117, L. 244/2007 ed il regime forfettario di cui all'art. 1, c. da 54 a 89 della L. 190/2014, il secondo acconto riguarderà le imposte sostitutive. Entro il suindicato termine, pertanto, i contribuenti minimi effettuano il versamento di quanto dovuto avvalendosi del codice tributo “1799”, mentre, i soggetti forfettari, utilizzeranno il codice tributo “1791”.

La scadenza del 30 novembre riguarda, altresì, anche la cedolare secca dovuta sulle locazioni di immobili ad uso abitativo e connesse pertinenze. Trattandosi di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali segue i medesimi termini di versamento. In tal caso, per la corresponsione del secondo o unico acconto, la sezione “Erario” del modello F24 dovrà riportare il codice tributo “1841”.

Relativamente alle società ed agli Enti di cui all'art. 73 del TUIR, il secondo o unico acconto IRES dovrà essere versato entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione (sempre 30 novembre per i soggetti solari). Il codice tributo da utilizzare per tale imposta è “2002”.

I soggetti tenuti anche al versamento dell'IRAP, di cui al D.lgs. 446/1997, ossia gli esercenti nel territorio delle regioni di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi, le società, gli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, entro la medesima data del 30 novembre sono chiamati alla cassa per il versamento del secondo acconto dell'imposta che dovrà essere assolta utilizzando il modello F24 con codice tributo “3813”.

È opportuno precisare, inoltre, che l'acconto non è dovuto se:

  • l'IRPEF dovuta ed esposta rigo RN34 è inferiore a 52 euro;
  • l'imposta sostitutiva per il regime dei contribuenti minimi o forfettari esposta, al rigo LM42, è di ammontare inferiore a 52 euro;
  • la cedolare secca indicata al rigo LC1, colonna 5, risulti sempre inferiore a 52 euro;
  • l'IRES relativa al periodo d'imposta precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, è di ammontare non superiore a 20,66 euro;
  • l'IRAP risultante al rigo IR21 non risulta superiore a 52 euro.

I contribuenti, tuttavia, non potranno eseguire il pagamento rateale del secondo acconto. Possibilità che, invece, è prevista per il saldo e primo acconto delle imposte.

Esoneri e novità

Il versamento degli acconti presenta per il periodo d'imposta 2022 anche delle novità. In particolare, si fa riferimento all'esonero dal versamento dell'IRAP 2022 e, conseguentemente, dall'acconto, per le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni, di cui all'art.  3, c. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 446/1997, a seguito delle disposizioni previste dall'art. 1, c. 8, della L. 234/2021 (c.d. Legge di bilancio 2022).

Ulteriore novità riguarda le società in perdita sistematica, le quali, con l'abrogazione della disciplina contenuta nei c. 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies del DL 138/2011 ad opera dell'art. 9 del DL 73/2022, non sono più tenute al versamento della maggiorazione dell'aliquota IRES del 10,50%. Il medesimo art. 9 abroga, altresì, a decorrere dal periodo d'imposta 2021, l'art. 3 della L. 7/2009 che ha introdotto fino al 2028 l'addizionale IRES per le imprese operanti nel settore degli idrocarburi.

Si evidenzia, inoltre, un'ulteriore fattispecie di possibile esonero dal versamento degli acconti per i contribuenti che effettuano il passaggio dal regime forfettario a quello ordinario. In tale fattispecie, infatti, poiché il passaggio determina l'assoggettamento del reddito all'IRPEF e non più all'imposta sostitutiva, il contribuente può non versare gli acconti. Qualora gli stessi vengano comunque versati, è possibile “recuperarli” nella prossima dichiarazione indicando gli importi al rigo RN38, colonna 4 (salvo modifiche dei modelli ministeriali).

Omesso versamento e regime sanzionatorio

L'omesso versamento, anche parziale, delle imposte sui redditi determina l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile (art. 13, D. lgs. 471/1997). Tuttavia, nell'ipotesi in cui il versamento delle imposte venga effettuato con un ritardo non superiore:

  • a 90 giorni, la suindicata sanzione è ridotta alla metà (15%);
  • a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un importo pari a 1/15 per ogni giorno di ritardo (0,1%).

La sanzione prevista può essere ridotta applicando, altresì, il ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del D.Lgs.  472/1997.

Riduzione

Termine di regolarizzazione

Ad 1/10 del 15%

30 gg dalla scadenza del versamento

Ad 1/9 del 15%

entro 90 giorni dalla scadenza

Ad 1/8 del 30%

entro 1 anno dall'omissione

Ad 1/7 del 30%

entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione 

Ad 1/6 del 30%

oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione

Ad 1/5 del 30%

dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'art. 24, L. 4/1929

Da ultimo, si ricorda che, i contribuenti che hanno omesso in tutto o in parte il versamento delle imposte, applicando il ravvedimento operoso sono tenuti a corrispondere, oltre all'imposta dovuta e alla sanzione in misura ridotta, anche gli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito. Il tasso legale annuo all'1/01/2022 è pari a 1,25%, ai sensi dell'art. 1 del DM 13 dicembre 2021.

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