sabato 29/10/2022 • 06:00
Il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un interessante quesito, chiarisce che l'obbligo di sorveglianza sanitaria è riconducibile esclusivamente ai limiti di cui all'articolo 41 del TU sulla Sicurezza, ovvero per l'applicazione dei giudizi di idoneità del medico competente.
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In risposta all'interpello proposto, la Commissione prima di tutto rammenta gli obblighi dei soggetti coinvolti in ambito di salute e sicurezza sul lavoro. Sappiamo bene, infatti, che il datore di lavoro ed il dirigente hanno sempre l'obbligo, al momento di affidare i compiti ai lavoratori, di valutare le loro capacità e le loro condizioni, in rapporto alla salute e sicurezza. Inoltre, il datore di lavoro, nel valutare i rischi specifici dei lavoratori, sottoporrà a sorveglianza sanitaria coloro che rientrino nei casi previsti dalla normativa. Si deve inoltre sottoporre a sorveglianza sanitaria il lavoratore che ne faccia richiesta, se reputata dal medico competente correlata ai suoi rischi lavorativi. Questo comporta che, se verificato che vi sia l'obbligo di attivare la sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro o il dirigente nomineranno il medico competente per sottoporre i lavoratori a visita per il rilascio della relativa idoneità alla mansione. È, pertanto, vietato adibire a mansioni per le quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, i soggetti che non abbiano il prescritto giudizio di idoneità. Gli obblighi dei lavoratori I lavoratori, per contro, non hanno la facoltà...
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