L'esterometro ormai transita via Sdi seguendo quindi il meccanismo della fatturazione elettronica.
Sono stati così implementate le funzioni e attività tra cui l'inserimento del nuovo tipo documento TD28 necessario in caso di ricezione di una fattura cartacea con addebito IVA da operatore di San Marino in caso di acquisto di beni. Quindi tale “codice” sarà dedicato a tale operazione ben definita. E' stato anche aggiornato ed implementato il codice TD19 per quanto riguarda le operazioni di acquisto di beni sia dalla Repubblica di San Marino ma anche dalla Città del Vaticano (Guida alla Compilazione FE ed Esterometro, v.1.8).
Integrazione/autofattura per l'acquisto di beni ex art. 17,2°c., D.P.R. 633/1972 (TD19)
L'Agenzia ha anzitutto ripreso il caso del cedente/prestatore (per semplicità, C/P), non residente e privo di stabile organizzazione in Italia, che emette una fattura per la vendita di beni già situati in nello Stato (non rientrano tra le importazioni o gli acquisti intraUE) al cessionario/committente (per semplicità, C/C) residente o stabilito nel territorio nazionale, andando ad indicare l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione, vista dal lato emittente, non risulta soggetta, imponibile in Italia e l'imposta sarà assolta dal cessionario.
Il cessionario/committente dovrà integrare il documento ricevuto (se il cedente/prestatore è intraUE) oppure emettere autofattura (C/P extra-UE), indicando l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione (Art. 17, 2° comma, D.P.R. 633/1972). Per adempiere agli obblighi comunicativi (art. 1, comma 3-bis, D. Lgs. 127/2015), per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022 il C/C deve predisporre un altro documento che contenga sia i dati necessari per l'integrazione che gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero, inviando così tramite SD con documento TD19, che sarà poi recapitata solo all'emittente. Qui il documento integrativo elettronico sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell'Ufficio.
La trasmissione di un tipo documento TD19 ha anche un'ulteriore finalità: permette di adempiere anche all'obbligo di integrazione ex art. 17, 2° comma, D.P.R. 633/1972.
Acquisto di beni da San Marino o Città del Vaticano
La trasmissione all'SdI di un tipo di documento TD19:
Potrà essere effettuata dal cessionario/committente qualora emetta un'autofattura per l'acquisto di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano (art. 17, 2° c.);
Sarà obbligatoria per l'acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino (art. 17, 2° c.), al fine di integrare la fattura emessa dal fornitore sanmarinese (Circ. 26 del 13.07.2022);
Dev'essere utilizzato anche per integrazione/autofattura (art. 17, 2° c.) per acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA (art. 50-bis, comma 4, lett. c), oppure da non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all'interno di un deposito IVA (qui andrà utilizzata la natura N3.6).
Quanto alle operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022, si può procedere in via alternativa con:
Trasmissione del TD19 via SdI;
Il cessionario/committente può integrare manualmente la fattura o emettere un'autofattura cartacea o elettronica extra SdI ed è obbligato a comunicare i dati dell'operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell'imposta, tramite il vecchio esterometro.
Ricezione di fattura cartacea da San Marino per acquisto di beni (TD28)
Un soggetto passivo IVA residente o stabilito in Italia che riceva una fattura cartacea con addebito dell'IVA da un residente nella Repubblica di San Marino dovrà:
Predisporre un documento con Tipo Documento TD28;
Trasmettere via SdI per rispettare l'obbligo di comunicazione ex art. 1, comma 3-bis, D. Lgs. 127/2015.
In presenza di una fattura cartacea emessa da un fornitore sanmarinese con addebito dell'IVA:
Andrà utilizzato il solo documento TD28 (non si potrà utilizzare il TD19);
Il TD19 sarà adoperato esclusivamente per assolvere l'imposta ex art. 17, 2° c., nel caso in cui la fattura ricevuta dall'operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell'imposta.