martedì 01/11/2022 • 06:00
L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato la delibera, assunta d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e con l'Agenzia per l'Italia Digitale, che istituisce, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, il fascicolo virtuale dell'operatore economico.
Il 24 ottobre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera n. 464 del 27 luglio 2022 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato il provvedimento di attuazione dell'art. 81, comma 2, del Codice appalti (d.lgs. 50/2016). Tale delibera, assunta d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e con l'Agenzia per l'Italia Digitale, istituisce, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, il fascicolo virtuale dell'operatore economico.
Che cosa è il FVOE?
Il fascicolo virtuale dell'operatore economico si colloca tra le misure di semplificazione in materia di contratti pubblici previste dal PNRR e dal D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».
Si tratta di uno strumento agile per consentire alle stazioni appaltanti di verificare i requisiti degli operatori economici che intendono partecipare ad appalti pubblici.
Come funziona?
Dal 9 novembre 2022 per partecipare alle gare d'appalto di importo superiore a 40.000 euro, sarà obbligatorio l'utilizzo del fascicolo virtuale.
Tale strumento consentirà alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori di acquisite tutti i documenti necessari a provare il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento tramite l'interfaccia digitale della Banca dati ANAC. Il Fascicolo conterrà tutte le informazioni rilevanti per la partecipazione alle gare per cui è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati e quelle volte a garantire l'assenza di motivi di esclusione in base al Codice dei Contratti pubblici.
Compito della stazione appaltante/ente aggiudicatore sarà quello di indicare i requisiti di partecipazione alla procedura e i documenti necessari ad attestare il possesso dei suddetti indicando, al contempo, i soggetti chiamati ad effettuare le verifiche necessarie. L'operatore economico, dal canto suo, sarà chiamato ad inserire nel sistema i documenti relativi al possesso dei requisiti speciali di natura economico finanziari e tecnico professionali che, come tali, non sono reperibili tramite la cooperazione con gli Enti Certificanti.
Si tratta di un passo importante nella direzione della semplificazione delle procedure di affidamento in una duplice prospettiva.
Da un lato, infatti, i documenti necessari alla partecipazione alla gara saranno messi a disposizione della stazione appaltante attraverso il fascicolo virtuale cui la stessa avrà accesso. Ancora, qualora l'operatore economico sia già stato sottoposto al processo di verifica, la stazione appaltante potrà utilizzare gli accertamenti già effettuati da un'altra stazione appaltante per ammetterlo alla gara. In questo l'attività di verifica dei requisiti generali (white list) da parte della stazione appaltante sarà notevolmente semplificata e i tempi necessari ridotti.
Sarà infatti implementato un Elenco degli operatori economici già verificati attraverso il quale una stazione appaltante che sta aggiudicando una gara potrà osservare se un determinato operatore economico risulta già stato verificato in una precedente gara.
Dall'altro lato, l'operatore economico potrà giovarsi di un significativo risparmio non dovendo affrontare l'onere di produrre per ogni procedura di gara le certificazioni a comprova dei requisiti posseduti. Sarà infatti possibile utilizzare i documenti presenti nel fascicolo virtuale per partecipare a più procedure di affidamento. Il termine di validità delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale, ove non indicato diversamente, è stabilito in via convenzionale in 120 giorni.
Da ultimo appare opportuno sottolineare un ulteriore aspetto volto a presidiare la correttezza dello svolgimento dell'appalto: la verifica dei requisiti non si ferma, infatti, alla fase di aggiudicazione ma viene estesa alla fase di esecuzione e, dunque, al mantenimento dei requisiti da parte di chi si è aggiudicato la gara e di eventuali subappaltatori.
Quali sono i documenti che andranno a comporre il Fascicolo Virtuale?
Ai sensi dell'articolo 5 della Delibera in esame verranno messi a disposizione dagli Enti Certificanti i documenti e i dati necessari a provare il possesso dei requisiti di carattere generale quali la Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere, il Certificato del casellario giudiziale integrale e l'anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art.39 d.P.R. n.313/2002 dell'impresa, forniti entrambi dal Ministero della Giustizia, la Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa), la Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall'Agenzia delle Entrate e la Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell'Interno.
Nel fascicolo virtuale confluiranno, inoltre, tutte le informazioni relative al possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, forniti dagli Enti Certificanti, resi disponibili direttamente dalla stessa Autorità o dagli Operatori economici come il fatturato globale e gli ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero società di persone, ove disponibili, forniti da parte dell'Agenzia delle Entrate, i dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente, forniti da parte dell'INPS, le Attestazioni SOA e i Certificati Esecuzione Lavori (CEL).
Quali gli obiettivi di questo cambio di passo in una prospettiva di breve e lungo periodo?
L'obiettivo dichiarato, come emerge dalle parole di Giuseppe Busia, Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione “è quello di rendere quasi automatizzata la verifica dei requisiti, permettendo alle Stazioni appaltanti e alle imprese di concentrarsi sulla strategia di acquisto invece che sulle procedure e sugli aspetti formali”.
Per raggiungere questo obiettivo il percorso delineato con la Delibera 464 è quello di eliminare, per quanto possibile, gli adempimenti formali a carico di stazioni appaltanti e operatori economici, passaggio determinante per ridurre tempi e costi e imprimere una accelerazione alle procedure di gara.
Questo passaggio che immaginiamo potrà comportare alcune prime complicazioni in ragione del significativo cambio di paradigma, è però destinato ad impattare in modo significativo sul sistema migliorandone l'efficienza.
Al contempo, l'evoluzione impostata su una infrastruttura digitale consente la creazione di un nuovo argine ai comportamenti corruttivi e alla mala amministrazione.
Il passaggio al digitale consentirà, inoltre, una misurazione dei micro e dei macro fenomeni così da immaginare processi innovativi sempre più efficaci in una prospettiva di razionalizzazione delle risorse ed efficientamento delle istituzioni.
Fonte: Autorità nazionale anticorruzione, delibera 27 luglio 2022 (G.U. 24 ottobre 2022, n. 249)
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