sabato 29/10/2022 • 06:00
Emanato il Decreto del MISE che efficienta l'utilizzo del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e ne aumenta l'ammontare massimo complessivo a sostegno di singoli interventi
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14 settembre 2022 che ha modificato il decreto 29.10.2020 (“DM2020”) recante la definizione dei criteri e delle modalità di gestione e di funzionamento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa (“Normativa Funzionamento Fondo”). Il Decreto modifica le modalità operative del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa (“Fondo”) al fine di efficientare l'uso dello strumento, incrementare gli investimenti attuabili in favore delle imprese beneficiarie ed orientare l'intervento del Fondo verso situazioni di difficoltà economico-finanziaria e profili occupazionali maggiormente rilevanti.
Finalità del fondo e soggetti beneficiari originari
Giova ricordare che il Fondo nasceva con l'obiettivo di perseguire la ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale, di società di capitali con almeno 250 dipendenti e, indipendentemente dal numero degli occupati, di imprese con beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale (“Soggetti Beneficiari”). I Soggetti Beneficiari possono accedere agli interventi del Fondo se versano in uno stato di difficoltà economico finanziaria; fino all'emanazione del Decreto occorreva anche che alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo, avessero avviato un confronto presso la struttura per la crisi d'impresa del MISE. In ogni caso le imprese per accedere al Fondo:
a) devono essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
b) devono avere sede legale ed operativa in Italia;
c) non devono rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
d) devono aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal MISE un ordine di recupero.
Invitalia gestore del fondo
la gestione dell'intervento agevolativo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (“Invitalia” o “Gestore”), sulla base di apposita convenzione (“Convenzione”).
Novità del decreto - rimborso spese e costi di Invitalia
Tra le principali novità del Decreto si prevede il rimborso delle spese e dei costi di gestione effettivamente sostenuti e documentati dal Gestore, entro il limite massimo annuo dell'1% delle risorse finanziarie del Fondo. Dal 2024 tale limite massimo annuo è applicato al valore netto delle partecipazioni in portafoglio, acquisite con risorse finanziarie del Fondo, nonché degli eventuali contributi erogati.
Nuovi requisiti e procedura di accesso al fondo
Riguardo ai soggetti Beneficiari, il Decreto, emendando la Normativa Funzionamento Fondo, non considera più necessario, per l'accesso al Fondo, il preventivo avvio di un confronto presso la struttura per la crisi d'impresa del MISE. La nuova regolamentazione prevede, invece, un requisito aggiuntivo per le imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale che possono accedere al Fondo solo se hanno un numero di dipendenti superiore a 20. Per quanto concerne il numero dei dipendenti il Decreto prevede che questo sia calcolato sulla base dell'attestazione della denuncia contributiva relativa al mese antecedente alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo o, alternativamente, come media tra la citata attestazione di denuncia contributiva e le analoghe attestazioni relative al medesimo mese dei due anni precedenti.
Ai fini dell'accesso al Fondo si prevede che l'impresa trasmetta al Gestore, al MISE ed alla struttura per la crisi d'impresa una specifica istanza cui allegare il programma di ristrutturazione nonché ogni ulteriore documentazione utile alla valutazione. Lo schema d'istanza e le modalità di presentazione sono resi disponibili nel sito internet di Invitalia e del MISE.
Ampliamento degli importi
Con il Decreto l'intervento complessivo massimo del Fondo a sostegno di ogni programma di ristrutturazione passa da 10 a 30 milioni di euro mentre resta di 10 milioni per gli interventi in favore di PMI attuati nell'ambito del regime di aiuti, il quale prevede specifica richiesta alla/ed approvazione della, Commissione Europea.
Novità anche su istruttoria e tipologia di esiti
Sin dal DM2020 si prevede che Invitalia valuti la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo, la sostenibilità e la congruità delle azioni prospettate dall'impresa ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva e della tutela occupazionale, anche con riferimento ai possibili soggetti subentranti, e avvia le attività di due diligence, realizzate anche tramite soggetti terzi indipendenti, funzionali all'attuazione dell'intervento nel capitale di rischio e, ove richiesti dalle imprese, alla concessione dei contributi finalizzati a sostenere il mantenimento occupazionale. Invitalia è coadiuvata dalla struttura per la crisi d'impresa la quale fornisce l'elenco delle imprese con le quali risulta avviato un confronto. Invitalia valuta prioritariamente le istanze con maggiore impatto sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo.
Il Decreto interviene anche sulle diverse tipologie di esito: in caso sia positivo, il Gestore deve dare tempestiva comunicazione al MISE, trasmettendo una dettagliata informativa sull'intervento del Fondo anche sotto il profilo finanziario. Decorsi 20 giorni da suddetta comunicazione, salvo che il MISE non ravvisi motivi ostativi all'approvazione in relazione alla rilevanza strategica ovvero all'impatto sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo, Invitalia deve adottare una delibera di approvazione del programma di ristrutturazione. Analogamente, il Gestore adotta la delibera di approvazione qualora, antecedentemente alla decorrenza del termine dei 20 giorni, il MISE comunichi di non ravvisare, per quanto di propria competenza, motivi ostativi.
In virtù del Decreto nel caso in cui le verifiche si concludano con esito negativo, Invitalia provvede a trasmettere al MISE la comunicazione di delibera negativa.
Modalità di intervento nel capitale di rischio
Il Gestore, attraverso le risorse del Fondo, sostiene i programmi di ristrutturazione attraverso l'assunzione di una partecipazione nel capitale dell'impresa richiedente ovvero, ove previsto dal predetto programma, nel capitale dell'impresa cui è trasferita l'azienda.
Fino all'emanazione del Decreto la partecipazione doveva: a) essere acquisita, gestita e dismessa da Invitalia prevedendo l'apporto di risorse finanziarie da parte di investitori privati indipendenti in misura economicamente rilevante per un ammontare almeno pari al 30% della complessiva operazione nel capitale di rischio; b) essere di minoranza e detenuta per non più di 5 anni.
Il Decreto ha, invece, previsto che il Fondo possa intervenire anche in assenza del contemporaneo investimento di operatori privati indipendenti, a condizione che:
i) l'operazione sia di aumento di capitale (“AuCap”) e non preveda acquisto di quote da soci preesistenti o apporti diversi da quelli per cassa;
ii) almeno uno dei soci preesistenti partecipi all'AuCap con una quota del 50% dello stesso;
iii) il valore della società antecedente all'AuCap sia determinato mediante fairness opinion prodotta da un advisor incaricato dal Fondo sulla base di una metodologia comunemente accettata quale il tasso interno di rendimento o il valore attuale netto, del rendimento dell'investimento ovvero di una comparazione parametrica dell'investimento medesimo;
iv) l'operazione avvenga a condizioni di parità con gli altri investitori;
v) la partecipazione sia di minoranza e detenuta per non più di 5 anni.
Fonte: Mise, Decreto 14 settembre 2022 (G.U. 26 ottobre 2022 n. 251)
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