martedì 01/11/2022 • 06:00
Il deposito della Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC) della pec di notificazione del ricorso, in carenza di allegazione della Ricevuta di Accettazione (RdAC), è idoneo a dimostrare che il messaggio sia pervenuto alla casella di posta elettronica del destinatario. Così si pronuncia la Corte di Giustizia Tributaria lombarda con la sentenza n. 4034 del 20 ottobre 2022.
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Il caso
I giudici di primo grado dichiaravano l'inammissibilità di un ricorso proposto da una società avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'IMU per non avere applicato l'agevolazione per le locazioni di unità abitative a canone concordato. La massima sanzione processuale veniva comminata dall'allora Ctp dopo aver verificato la mancata costituzione in giudizio da parte del Comune. In particolare, i giudici richiamavano la disciplina di cui all'art. 9 della legge n. 53/1994 la quale, fra l'altro, prevede espressamente che, nei casi di notifica tramite PEC e qualora non sia possibile fornire la prova della notifica o della comunicazione mediante modalità telematiche, il difensore estragga copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesti la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale. Nel caso di specie, parte ricorrente aveva depositato solamente la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) e non quella di accettazione (RdAC). Nel proporre appello avverso la sentenza di inammissibilità, la difesa della società eccepiva l'erroneità della motivazione data dai giudici di prime cure per aver ritenuto necessaria l'allegazione della RdAC posto che, in considerazione delle disposizioni che disciplinano la posta elettronica certificata (d.P.R. 68/2005), nel momento in cui il sistema recepisce la mail genera in automatico la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio al destinatario. Si costituiva il Comune chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e osservando che la produzione della ricevuta di accettazione della pec (RdAC) è prevista a pena di inammissibilità del ricorso alla stregua secondo quanto disposto dalla procedura processual-tributaria (art. 22 del d.lgs. 546/92 e art. 8, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 163/2013).
La CGT di secondo grado. La CGT di secondo grado, riformando la sentenza, annulla la massima sanzione processuale in sintonia con la giurisprudenza della Corte di Cassazione (inter alias, sentenza n. 14879 del 27 maggio 2021) che ha puntualizzato come l'invio di una comunicazione tramite PEC (che equivale ad invio per mezzo posta tracciata) si intende perfezionata nel preciso momento in cui il mittente riceve sulla sua casella la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), quale documento idoneo a dimostrare che il messaggio informatico è correttamente pervenuto al destinatario. La CGT, pertanto, ritiene che i primi giudici non hanno fatto buon governo dei principi fissati dalla S.C. dichiarando inammissibile il ricorso per mancata allegazione della ricevuta di accettazione in ragione del fatto che la incontestata (da parte del Comune) allegazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC) risultava idonea a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico era pervenuto alla casella di posta elettronica del destinatario.
Osservazioni
La pronuncia in commento spinge, a parere di chi scrive, ad ulteriori riflessioni e considerazioni:
Appare evidente, pertanto, che la sanzione d'inammissibilità, prevista dall'art. 22 del. d.lgs. 546/1992 in caso di mancato deposito dell'avviso di spedizione all'atto della costituzione in giudizio, debba costituire l'extrema ratio ed essere adeguata alla disciplina della posta elettronica certificata, in ossequio al predetto orientamento di legittimità. Si potrebbe, cioè, ritenere che la produzione in giudizio della RAC sia in grado di “emendare” la mancata produzione della RdAC, tenendo conto dell'immediatezza con cui i gestori, del mittente e del destinatario, rilasciano le rispettive ricevute, differentemente da quanto accade per le notifiche tradizionali tramite intermediari (agente postale e/o ufficiali giudiziari…).
Fonte: CGT Lombardia sent. 20 ottobre 2022 n. 4034
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