Tra poco più di un mese i contribuenti, comprese le partite IVA, si troveranno a dover assolvere anche il secondo acconto IVAFE ed IVIE, insieme alle ulteriori interminabili scadenze previste per il 30 novembre. Il termine del 30 novembre coincide infatti con i versamenti IRPEF, seguendo le regole previste per l'imposta sui redditi per le persone fisiche. Ad oggi non sono state annunciate proroghe per i versamenti del secondo acconto delle imposte sui redditi. I soggetti interessati sono le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio. A partire dall'anno 2020 sono considerati soggetti passivi, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall'art. 4 DL 167/90. Le due imposte sono state invece introdotte con l'art. 19 c. 13-22 DL 201/2011 conv. in L. 214/2011) che ha istituito, infatti, un sistema di imposte patrimoniali rappresentato dall'imposta sugli immobili detenuti all'estero posseduti dalle persone fisiche residenti (c.d. “IVIE“) e dall'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti (c.d. “IVAFE“).
Soggetti interessati al secondo acconto IVIE
I soggetti passivi dell'IVIE sono le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, residenti ai fini fiscali in Italia che sono proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d'impresa o di lavoro autonomo; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi; concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali; locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche, direttamente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, o tramite intermediario abilitato. L'imposta IVIE sconta una base imponibile ordinaria pari a 0,76% sulle abitazioni estere tenute a disposizione; e dello 0,4% per l'immobile estero adibito ad abitazione principale.
Soggetti interessati al secondo acconto IVAFE
I soggetti passivi dell'IVAFE sono le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali residenti che detengono attività finanziarie all'estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se giungono da eredità o donazioni. Le aliquote da applicare sul valore delle attività finanziarie sono pari allo 0,2%, a decorrere dal 2014. A differenza di quanto espressamente stabilito per l'IVIE, non è prevista alcuna soglia di esenzione per il versamento dell'imposta in oggetto. L'imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività finanziarie cointestate. Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre, si deve fare riferimento al valore di mercato delle attività rilevato al termine del periodo di detenzione. Il versamento di IVIE ed IVAFE deve avvenire sia in acconto che a saldo, con le stesse modalità stabilite per l'IRPEF e quando l'importo indicato rispettivamente nei righi RW 6 colonna 1 per IVAFE e RW 7 colonna 1 per IVIE del modello Redditi Persone Fisiche supera la soglia di 52 euro.
Acconto IVAFE E IVIE: I Codici Tributo
I codici tributo da inserire nel modello F24 per l'acconto IVIE e IVAFE sono:
- il codice 4048 in riferimento all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – (acconto seconda rata o acconto in unica soluzione);
- il codice 4045 relativo all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – (acconto seconda rata o acconto in unica soluzione);
- il codice 4046 per l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie – (acconto).