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  • Tempo di lettura 6 min.

Il caso sottoposto al giudice di legittimità

Nel caso in oggetto, una lavoratrice di una mensa scolastica addetta come cuoca è stata licenziata per giustificato motivo soggettivo (art. 192, c.1, CCNL di categoria) per essersi reiteratamente rifiutata di svolgere una mansione non afferente alla sua qualifica professionale (nello specifico la consegna di merende agli studenti). Il giudice di prime cure prima, e la Corte territoriale poi, accoglievano il ricorso proposto dalla stessa dipendente avverso il provvedimento espulsivo. Proponeva ricorso al Giudice di legittimità l'azienda datrice di lavoro, contestando quanto assunto dalla dipendente in sua difesa.   

L'esigibilità della prestazione di lavoro e rifiuto alla resa della stessa tra art. 2104 e 2103 c.c. 

Secondo quanto stabilito dall'art. 2104, c. 1, c.c., in tema di prestazione di lavoro, “il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale (art. 1176 c.c.). Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende". 

Dal tenore letterale della norma, se ne deduce che:

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