martedì 01/11/2022 • 06:00
Una società/ente può essere definita di comodo se non supera il test di operatività o se è in perdita sistematica. Analogamente a quanto previsto per le società non operative, la penalizzazione prevista per le società in perdita sistematica può essere evitata con tre diverse modalità.
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La disciplina relativa alle società in perdita sistematica impone la dichiarazione di un reddito minimo nei confronti dei soggetti che:
Nello specifico, le società che soddisfano i sopra citati requisiti sono considerate “non operative” a decorrere dal successivo sesto periodo d'imposta (pertanto, la disciplina relativa alle società in perdita sistematica non è applicabile per i soggetti che sono costituiti da meno di sei anni).
Conseguenze
Una società che, sulla base di quanto sopra, risulta essere qualificata “in perdita sistematica”:
In queste ipotesi, nella dichiarazione dei redditi SC 2022, occorrerà indicare il codice “1” nella casella “Soggetto in perdita sistematica” e compilare le colonne 4 e 5 dei righi RS117 e RS123 e i righi RS124 e RST125)
Alle suddette penalizzazioni relative al comparto delle imposte dirette si aggiungono:
Cause di esclusione
Analogamente a quanto previsto per le società non operative, la penalizzazione prevista per le società in perdita sistematica può essere evitata con tre diverse modalità, ovvero attraverso (si veda anche circ. Ag. Entrate 11/06/2012 n. 23/E):
- le cause di esclusione legale (articolo 30 della Legge 724/1994):
Devono essersi verificate nell'anno di applicazione della disciplina (ovvero, per questa dichiarazione, nel 2021).
Nello specifico, le cause di esclusione (da indicare al rigo RS116, colonna 1, ovvero RS11 per le società di persone), che implicano l'esclusione sia dal test di operatività che da quello sulla perdita sistematica, riguardano i seguenti casi:
- le cause di disapplicazione automatica (provvedimento Entrate dell'11 giugno 2012 prot. n. 2012/87956). Le singole fattispecie che comportano la disapplicazione automatica devono essere verificate in almeno uno dei cinque esercizi del periodo di osservazione e consentono la disapplicazione della disciplina senza la necessità di presentare l'istanza di interpello.
In particolare le cause di disapplicazione automatica (da indicare sul rigo RS116 colonna 3, della dichiarazione dei redditi società SC 2022) riguardano le seguenti ipotesi:
- le cause di disapplicazione oggettive che hanno impedito di conseguire un risultato fiscale positivo.
Anche per disapplicare la norma per l'esistenza di situazioni oggettive (con o senza interpello), occorre riferirsi esclusivamente a uno o più degli anni del quinquennio di osservazione (viceversa, non rileva l'annualità 2021), dimostrando che il risultato negativo (o il reddito inferiore al minimo di comodo) in quell'anno è stato provocato da cause estranee alla volontà della impresa (come precisato dalla risposta all'interrogazione parlamentare 5-06627 del 22 settembre 2021, il periodo pandemico non è in grado di determinare la sterilizzazione automatica delle disposizioni previste per le società di comodo o in perdita sistematica ma, a tal fine, è comunque possibile presentare l'istanza di interpello disapplicativo).
Come già accennato, non applicano la norma nel modello SC Redditi 2022, le società che si sono costituite nel 2016 e negli anni successivi. In questo caso, infatti, poiché il primo esercizio di attività è una causa di disapplicazione, queste società non hanno ancora maturato un quinquennio di osservazione (2017-2020).
In caso di presentazione dell'istanza di interpello (ex art. 11, c. 1, lett. b, Legge 212/2000), è necessario esporre in modo chiaro e documentare in maniera esaustiva tutti gli elementi conoscitivi utili ad individuare le situazioni oggettive che giustificano la disapplicazione della normativa in questione, con specifica indicazione, oltre che del periodo d'imposta per il quale si chiede la disapplicazione, anche del periodo d'imposta a cui le stesse situazioni si riferiscono. Diversamente, l'istanza deve ritenersi inammissibile (per le modalità e per i termini di presentazione delle istanze di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica, nonché per gli effetti e l'impugnabilità delle risposte a dette istanze, si veda la circolare dell'Agenzia delle Entrate 14 giugno 2010 n. 32/E).
In caso di accoglimento dell'istanza, in corrispondenza del rigo RS116 della dichiarazione dei redditi SC2022 occorrerà compilare con il codice 1 le caselle 4 (“imposta sul redito – società non operativa”); 6 (“IRAP”) e 7 (“IVA”).
La presentazione dell'istanza di interpello resta comunque facoltativa: pertanto, nel caso in cui si volesse disapplicare la disciplina delle società in perdita sistematica sulla base di un'autovalutazione, in corrispondenza del rigo RS116 occorre compilare con il codice 2 le caselle 4 (“imposta sul reddito – società in perdita sistematica”); 6 (“IRAP”) e 7 (“IVA”).
Viceversa, il codice 3 deve essere utilizzato per disapplicare la normativa pur avendo ricevuto risposta negativa all'interpello.
Si ricorda che, in caso di mancata compilazione dei quadri nei casi di mancata presentazione dell'istanza di interpello o in caso di risposta negativa è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 2.000 € a 21.000 € (ex art. 8, c. 3-quinques, D.Lgs. 471/1997).
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