lunedì 31/10/2022 • 06:00
Con la sentenza Williams, la giurisprudenza comunitaria ha dato avvio ad una serie di contenziosi a livello nazionale circa la composizione della retribuzione durante il periodo di ferie del lavoratore. Quali sono, quindi, le indennità da riconoscere durante il periodo feriale?
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L’argomento è certamente tra i più annosi.
La giurisprudenza comunitaria, con la sentenza Williams in particolare, ha dato avvio ad una serie di contenziosi a livello nazionale circa la composizione della retribuzione durante il periodo di ferie del lavoratore.
Senza, tuttavia, mai affermare un principio di onnicomprensività delle ferie, la Corte di Giustizia Europea ha precisato i criteri cui attenersi per individuare gli emolumenti da includere nel calcolo e in particolare:
Quindi, è compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 Dir. CE 2003/88/CE che sancisce l’obbligo, in capo agli Stati membri, di adottare disposizioni normative, ovvero ogni misura necessaria, che garantisca ai lavoratori il godimento nell’arco dell’anno di un periodo di ferie retribuito, pari almeno 4 settimane.
Secondo la sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo (Trib. Arezzo 13 luglio 2021 n. 222) in funzione del Giudice del Lavoro “il modo corretto di interpretare i principi comunitari è quello di un approccio ragionevolmente selettivo focalizzato sulla sussistenza o no dei requisiti che una voce retributiva deve avere per poter essere computabile, oltre che sulla sussistenza delle precondizioni inerenti all’importo di ciascuna voce e alla frequenza della sua erogazione nella storia di ciascun dipendente”.
Nel rispetto quindi del principio di diritto affermato dalla CGUE del 15 settembre 2011, “la prima indagine che incombe sul giudice (e prima di lui sulle parti) è quella se la voce retributiva de qua è diretta a compensare la professionalità che si esplica nelle mansioni assegnate al lavoratore, o invece modalità meramente estrinseche – logistiche, temporali o di altra natura – della prestazione”.
Questa indagine spesso non è semplice poiché se da un lato un’indennità può essere connessa a modalità logistico-temporali di esecuzione di una prestazione, senza essere intrinsecamente connessa alla professionalità del lavoratore, dall’altra magari viene erogata con continuità.
Risulta, quindi, fondamentale verificare il dato della frequenza temporale dell’erogazione retributiva nella busta paga del lavoratore e l’incidenza dell’indennità sulla retribuzione annuale, incidenza che deve essere significativa e apprezzabile.
La ratio profonda dei principi affermati dalla Corte Europea è tutelare l’esigenza che il lavoratore non abbia a patire, quando va in ferie, di una riduzione sproporzionata del proprio trattamento retributivo, tale da avere un effetto dissuasivo dell’effettiva fruizione del diritto, diritto che nel nostro ordinamento è non solo garantito costituzionalmente ma è irrinunciabile.
In punto di incidenza, illuminante è la sentenza della Corte di Appello di Torino (App. Torino 30 giugno 2022 n. 258) che ha affermato che la retribuzione per ferie non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria, ma non deve neppure scendere al di sotto di un livello tale da dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie (per non perdere una quota consistente di retribuzione).
Il Giudice di merito dovrebbe verificare se il valore dell’indennità annuale incida in minima parte o più sulla retribuzione complessiva annuale dal momento che, come afferma correttamente la Corte di Appello, “le ferie sono spalmate nel corso dell’anno, il che attenua ulteriormente l’effetto della decurtazione”.
L’argomento è certamente dibattuto e non si dimentichi che la determinazione della retribuzione dovuta per il periodo feriale è rimessa alla contrattazione collettiva.
Ad ogni buon conto, in mancanza di un orientamento univoco dei nostri Tribunali, si rende opportuna e necessaria la valutazione delle singole voci di indennità, escludendo dal computo quelle di natura occasionale e non intrinsecamente connesse alle peculiari mansioni e prestando particolare attenzione alle voci sulle quali ancora non si registrano pronunce e che per questo motivo potrebbero divenire oggetto di impugnazione.
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Paolo Patrizio
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