venerdì 28/10/2022 • 07:16
L'Inps pubblica la circolare 122 del 27/10/2022 con la quale fornisce indicazioni in merito alle modifiche apportate dal Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza”.
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Il decreto legislativo “Equilibrio” del 30 giugno 2022, n. 105 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022, n. 176, con entrata in vigore dal 13 agosto 2022. La misura opera modifiche connesse alla conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
La circolare 122 dell'Inps offre una panoramica focalizzata sull'operatività in ordine al congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti del settore privato, ai periodi indennizzabili di maternità delle lavoratrici autonome, alla modifica dei periodi indennizzabili di congedo parentale dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori dipendenti del settore privato, nonché in ordine al riconoscimento del diritto di fruire del congedo parentale per i lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U.
Congedo di paternità obbligatorio per i lavoratori dipendenti
L'articolo 10 del Decreto in commento ha abrogato le disposizioni relative ai congedi (obbligatorio e facoltativo) del padre, che erano stati introdotti dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, andando a definire tale possibilità come “Congedo di paternità obbligatorio”, e conseguentemente rinominando, al fine anche di una migliore comprensione, il congedo di paternità di cui all'articolo 28 del T.U. “Congedo di paternità alternativo”.
Il rinnovato congedo di paternità obbligatorio prevede per i lavoratori dipendenti la possibilità di fruire di dieci giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio a partire dai due mesi prima della data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi alla data del parto, in caso di parto prematuro, o fortemente prematuro, il periodo di riferimento sarà ovviamente quello post partum.
Il congedo obbligatorio di paternità ha le seguenti caratteristiche:
Potrà essere fruito nelle sole giornate lavorative
In caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 24 del T.U., l'Istituto provvede a pagare le giornate di calendario richieste dal lavoratore padre.
Potrà essere frazionato a giorni
Non potrà essere frazionato a ore
Potrà essere fruito anche in caso di figlio nato morto dopo la 28° settimana
In caso di parto plurimo il congedo arriva a 20 giorni a prescindere dal numero di figli
Ècoperto da contribuzione figurativa
Può essere fruito nei medesimi giorni del congedo di maternità obbligatorio
In caso di adozione nazionale i periodi di astensione dal lavoro possono essere fruiti dopo l'ingresso in famiglia del minore ed entro i cinque mesi successivi. Per le adozioni internazionali i medesimi periodi possono essere fruiti dal padre anche prima dell'ingresso in Italia del minore per recarsi agli incontri con il minore.
In caso di affidamento o di collocamento temporaneo del minore, il padre affidatario o collocatario si astiene dal lavoro a titolo di congedo di paternità obbligatorio entro i 5 mesi successivi l'affidamento o il collocamento.
Il congedo di paternità obbligatorio è compatibile con la fruizione da parte del padre del congedo di paternità alternativo di cui all'articolo 28 del T.U. (in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono del minore da parte della madre oppure in caso di affidamento esclusivo del minore al padre), ma non nelle stesse giornate, tali giornate andranno quindi a cumularsi ove compatibili.
Il congedo di paternità obbligatorio dovrà essere fruito dopo il congedo di paternità alternativo e, nel solo caso in cui la fruizione di quest'ultimo si protragga fino o oltre i 5 mesi dalla nascita, il congedo di paternità obbligatorio deve essere fruito, senza soluzione di continuità con quello alternativo, per un numero di giorni lavorativi pari al numero di giornate non ancora fruite.
L'Inps a tal fine fornisce i seguenti esempi:
Esempio 1)
Data Presunta Parto: 15 novembre 2022; domanda di congedo paternità obbligatorio: dal 2 novembre al 15 novembre (10 giorni lavorativi); data del parto (e data decesso della madre): 26 ottobre 2022; periodo di congedo di paternità alternativo richiesto: dal 27 ottobre 2022 al 15 febbraio 2023 (per un totale di 112 giorni, ossia il periodo residuo di congedo di maternità non fruito dalla madre deceduta);
periodo di fruizione del congedo di paternità obbligatorio: 10 giorni lavorativi da fruire nell'arco temporale dal 16 febbraio 2023 al 26 marzo 2023, ossia dal giorno successivo alla fine del congedo di paternità alternativo e il termine finale dei 5 mesi successivi alla data del parto.
Esempio 2)
Data Presunta Parto: 15 novembre 2022; domanda di congedo paternità obbligatorio: dal 2 novembre al 15 novembre; data del parto fortemente prematuro (e data decesso della madre): 12 settembre 2022; periodo di congedo di paternità alternativo: dal 13 settembre 2022 al 13 febbraio 2023 (per un totale di 154 giorni, ossia l'intero periodo di congedo di maternità non fruito dalla madre, comprensivo anche dei giorni di parto fortemente prematuro);
periodo di fruizione del congedo di paternità obbligatorio (da fruire immediatamente dopo i 5 mesi di congedo di paternità alternativo): dal 14 febbraio al 27 febbraio 2023 (10 giorni lavorativi, ipotizzando che il lavoratore padre lavori dal lunedì al venerdì).
Misura dell'indennità di congedo di paternità obbligatorio
Per tutto il periodo di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera, come individuata dall'articolo 23 del T.U. con le seguenti particolarità:
per i lavoratori domestici deve farsi riferimento alla retribuzione convenzionale in uso per la determinazione dei congedi di maternità e di paternità alternativo;
per i lavoratori part-time e per i lavoratori intermittenti deve farsi riferimento alle indicazioni contenute negli specifici paragrafi della circolare n. 41/2006;
per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato devono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 59-bis, secondo comma, del T.U., nell'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, e successive modificazioni, e le indicazioni della circolare n. 182/2021;
per i lavoratori agricoli a tempo determinato deve farsi riferimento alla retribuzione convenzionale prevista per gli agricoli, al pari di quanto avviene in relazione all'indennità di maternità e congedo di paternità alternativo.
L'indennità viene normalmente anticipata dal datore di lavoro che poi la compensa attraverso le ordinarie modalità salvo alcuni casi specifici in cui l'indennità è erogata direttamente dall'Istituto. I datori di lavoro agricolo possono compensare nei flussi mensili l'indennità di congedo obbligatorio anticipata ai lavoratori a tempo indeterminato (OTI).
Domanda e disciplina transitoria per il congedo di paternità
I padri lavoratori dipendenti del settore privato devono comunicare al proprio datore di lavoro i giorni in cui intendono fruire del congedo di paternità obbligatorio. Tale comunicazione deve avvenire con un anticipo minimo di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto. La contrattazione collettiva può prevedere condizioni di miglior favore.
Viene specificato che la comunicazione al datore di lavoro deve essere fatta in forma scritta oppure, ove presente, mediante sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Tale punto potrà essere oggetto di apposita regolamentazione del quale il lavoratore dovrà essere informato, tale argomento si collega quindi alla paventata trasparenza prevista dal D.Lgs. 104/2022.
Se la fruizione del congedo è nei due mesi antecedenti la data presunta del parto, il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro la data presunta del parto.
Le nuove disposizioni normative si applicano per i casi in cui la data presunta del parto o la data del parto siano successive o coincidenti con l'entrata in vigore del decreto legislativo, nonché nei casi in cui, sebbene la data effettiva del parto sia antecedente l'entrata in vigore delle nuove norme (13 agosto 2022) il lavoratore padre si trovi nelle condizioni di poter fruire di periodi di congedo di paternità obbligatorio o dei periodi residui non fruiti a titolo di congedo obbligatorio del padre di cui alla legge n. 92/2012. L'Inps a tal proposito fornisce diversi esempi per chiarire tale manifesto concetto.
Congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato
La norma in esame aumenta il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandolo da sei mesi a nove mesi totali, modificando anche l'arco temporale d'utilizzo portandolo sino ai 12 anni di vita del bambino (o di ingresso in famiglia).
Anche gli ulteriori periodi di congedo parentale del genitore con un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria sono a oggi fruibili entro i 12 anni di vita del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e non più solo entro gli 8 anni.
L'Inps riepiloga i periodi di congedo utilizzabili dai singoli genitori:
- alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore;
- al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore;
- entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, anche a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi totali.
Viene inoltre modificato l'importo spettante per i periodi di congedo parentale andando a ricomprendere il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e degli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati.
Vengono di seguito riepilogati i limiti di fruibilità e di indennizzabilità pre e post riforma.
1) Entrambi i genitori
Prima della riforma |
Dopo la riforma |
|
totale dei mesi di congedo spettanti |
10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia |
10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia |
mesi di congedo indennizzato |
6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall'ingresso in famiglia |
9 mesi indennizzabili entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia |
mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia |
10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall'ingresso in famiglia |
10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia |
1) Genitore madre
Prima della riforma |
Dopo la riforma |
|
totale mesi di congedo spettanti |
6 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia |
6 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia |
mesi di congedo indennizzato |
6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall'ingresso in famiglia |
3 + 3 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia |
mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia |
6 mesi indennizzabili entro 8 anni di vita o dall'ingresso in famiglia |
6 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia |
2) Genitore padre
Prima della riforma |
Dopo la riforma |
|
totale mesi di congedo spettanti |
6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia |
6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia |
mesi di congedo indennizzato |
6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall'ingresso in famiglia |
3 + 3 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia |
mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia |
6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall'ingresso in famiglia |
6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia |
Per il “genitore solo” viene riconosciuto un congedo parentale di undici mesi di cui nove mesi sono indennizzabili al 30% della retribuzione, i restanti due mesi non sono indennizzabili, salvo il caso in cui il “genitore solo” abbia un reddito inferiore alla soglia prevista nell'articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001.
Le nuove disposizioni relative al congedo parentale trovano applicazione solo per i periodi di fruizione successivi all'entrata in vigore del decreto, mentre per i periodi antecedenti l'entrata in vigore della novella normativa, si applicano le precedenti disposizioni di legge.
Considerata la frazionabilità del congedo parentale, si precisa che le richieste relative a periodi di congedo parentale ricadenti in parte nella nuova disposizione e in parte nella precedente dovranno essere divise e istruite secondo le rispettive disposizioni normative.
Congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici iscritti/iscritte alla Gestione separata
Il D.lgs n. 105/2022 ha ampliato l'arco temporale di fruizione del congedo parentale da 3 fino ai 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione/affidamento preadottivi riconoscendo anche a ciascun genitore il diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibili all'altro genitore, e a entrambi i genitori il diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati, in alternativa tra loro, per un periodo complessivo di coppia di massimo 9 mesi.
La fruizione del congedo parentale effettuata nei primi dodici anni di vita (o dall'ingresso in famiglia) del minore, deve essere indennizzata solamente a condizione che risulti effettivamente accreditata almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei dodici mesi precedenti l'inizio di ogni periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto (senza criterio di automaticità della prestazione).
Congedo parentale per i padri lavoratori autonomi
Proprio per equilibrare la cura della famiglia, il D.lgs n. 105/2022 modifica anche l'articolo 68 del T.U. riconoscendo per la prima volta anche ai padri lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale.
Si offre quindi il diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l'anno di vita (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.
La possibilità di fruizione del congedo parentale decorre, per la madre, dalla fine del periodo indennizzabile di maternità (compresi gli ulteriori 3 mesi di maternità di cui alla circolare n. 1/2022) e per il padre dalla nascita o dall'ingresso in famiglia del minore.
L'indennità al 30% della retribuzione convenzionale è subordinata all'effettiva astensione dall'attività lavorativa.
I padri lavoratori autonomi possono fruire del congedo parentale solo dalla data di entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022 (13 agosto 2022).
Limiti di fruizione del congedo parentale per genitori appartenenti a categorie lavorative differenti
L'Inps fornisce una serie di indicazioni in merito alla concomitanza di diverse casistiche di lavoratori genitori ricordando, tra le altre cose che il lavoratore che sia contemporaneamente titolare di due rapporti di lavoro dipendente part-time di tipo orizzontale può astenersi a titolo di congedo parentale da uno dei rapporti di lavoro proseguendo l'attività lavorativa sull'altro rapporto in essere. In tale caso, ai fini del computo dei mesi di congedo parentale, l'assenza, benché limitata a uno dei rapporti di lavoro, si considera per l'intera giornata.
Nella circolare, in dettaglio, vengono affrontate le seguenti casistiche:
a) madre lavoratrice dipendente - padre iscritto alla Gestione separata:
b) padre lavoratore dipendente - madre iscritta alla Gestione separata:
c) madre lavoratrice dipendente - padre lavoratore autonomo:
d) padre lavoratore dipendente - madre lavoratrice autonoma:
e) madre iscritta alla Gestione separata - padre lavoratore autonomo:
f) padre iscritto alla Gestione separata - madre lavoratrice autonoma:
Astensione anticipata per maternità a rischio per lavoratrice autonoma
Il comma 2-ter all'articolo 68 del T.U., introduce la possibilità di indennizzare periodi antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome.
I due mesi antecedenti la data del parto sono definibili solo dopo la nascita del figlio, e nel caso dovessero ricadere parzialmente o totalmente nel consueto periodo indennizzabile di maternità (due mesi prima e tre mesi dopo il parto), la nuova tutela è assorbita nella tutela ordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 68 del T.U.
L'indennità per i periodi a rischio è possibile quando vi è la regolarità contributiva del periodo stesso, così come previsto per i consueti periodi indennizzabili di maternità.
FONTE: CIRC. INPS 27 ottobre 2022 n. 122
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Approfondisci con
Il D.Lgs. 105/2022, nel recepire la Dir. UE 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, rende definitivo l'istituto del congedo di paternità obbligatorio.
Francesco Geria
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