venerdì 28/10/2022 • 02:30
Con il PO 26 ottobre 2022 n. 169 il CNDCEC fornisce un chiarimento in merito alla interpretazione del buon esito della "messa alla prova" ex art. 168 bis c.p.
redazione Memento
Il professionista che è sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’impugnazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso. È quanto ha ricordato il CNDCEC con il PO 26 ottobre 2022 n. 169. Nel caso sottoposto al CNDCEC, a seguito di procedimento penale a carico di un iscritto all’Ordine, di cui il Pubblico Ministero ha chiesto il non doversi procedere per il buon esito della messa alla prova, il Collegio ha disposto comunque l’apertura del procedimento disciplinare. Ha osservato il CNDCEC che la messa alla prova consiste, su richiesta dell’imputato, nella sospensione del procedimento penale nella fase decisoria di primo grado per reati di minore allarme sociale. Con la sospensione del procedimento, l'imputato viene affidato all'ufficio di esecuzione penale esterna per lo svolgimento di un programma di trattamento che prevede, come attività obbligatoria e gratuita, l’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità in favore della collettività che può essere svolto presso istituzioni pubbliche, enti e organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. L’istituto giuridico della “messa alla prova” prevede, inoltre, che l’imputato svolga attività riparative, volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, attività di risarcimento del danno dallo stesso cagionato e, ove possibile, attività di mediazione con la vittima del reato. L'esito positivo della prova comporta l'estinzione del reato. L'esito negativo per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni, per il rifiuto opposto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, per la commissione durante il periodo di prova di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede, implica che il giudice con ordinanza disponga la revoca e la ripresa del procedimento. Al di là delle fattispecie delineate nella norma di legge, la dichiarazione di estinzione del reato da parte dell’Autorità Giudiziaria in considerazione del buon esito della messa alla prova non esime il Consiglio di Disciplina, che ha correttamente aperto il procedimento disciplinare a carico dell’iscritto, dall’effettuare una autonoma valutazione, sotto il profilo deontologico e disciplinare, della condotta del professionista in relazione ai reati al medesimo ascritti e, all’esito, laddove ne ravvisi i presupposti, assumere una decisione che comporti l’eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti dell’iscritto. FONTE: PO 26 ottobre 2022 n. 169.
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