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venerdì 28/10/2022 • 13:00

Lavoro Appalti

Crediti retributivi e responsabilità solidale del committente

Il committente risponde dei crediti retributivi e contributivi maturati dal dipendente dell’appaltatore nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Ma quali sono i crediti retributivi rientranti nella tutela? La questione, oggetto di molte pronunce della giurisprudenza, meriterebbe l'intervento del legislatore.

di Ciro Cafiero - Avvocato - Studio Cafiero Pezzali & Associati

di Silvia Cottini - Avvocato

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  • Tempo di lettura 6 min.
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La materia degli appalti continua a interrogare il diritto del lavoro. L'art. 29, c. 2, D.Lgs. 276/03 prevede che il committente risponda dei crediti retributivi e contributivi maturati dal dipendente dell'appaltatore nel corso dell'esecuzione dell'appalto. È indubbio, tuttavia, che sia discusso quale siano i crediti retributivi rientranti o meno nella tutela. La Corte di Cassazione ha chiarito che la locuzione normativa “trattamenti retributivi” debba essere interpretata in senso stretto, ossia "(solo e soltanto) della certa natura retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere ai propri dipendenti” (Cass. 19 maggio 2016 n. 10354). Tale lettura rigorosa, in conseguenza della quale il datore di lavoro risulta tenuto, in favore dei propri dipendenti, al pagamento delle indennità di fine rapporto di natura strettamente retributiva, rappresenta certamente il punto di partenza di moltissime pronunce recenti del Tribunale di Firenze, ma anche di Napoli e Roma. Il nuovo orientamento del Tribunale di Firenze Il Tribunale di Firenze, si può dire, abbia squarciato il velo del tempio. Ha preso avvio, infatti, un orientamento favorevole che ha deciso molte cause incardinate tra ex lavoratori di una società a cui una grande azienda di trasporto nazionale aveva appaltato il servizio di pulizia. I Giudici fiorentini, aderendo all'interpretazione della Corte di legittimità, hanno limitato la tutela prevista dall'art. 29 D.Lgs. 276/03 a quelle indennità retributive, in ragione di un nesso di corrispettività sinallagmatica con la prestazione lavorativa (ad esempio, la tredicesima o quattordicesima mensilità). Hanno quindi ritenuto di escludere l'indennità di ferie maturate e non godute, così come l'indennità di ex festività, avendo queste una natura non squisitamente retributiva bensì, almeno, mista e cioè (Trib. Firenze nn. 249/2022, n. 513/2022, n. 534/2022): risarcitoria, in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita del riposo, con recupero delle energie psicofisiche; retributiva per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali Il Tribunale di Napoli affronta l'argomento ritenendo invece tali indennità nettamente risarcitorie in quanto riconducibili alla responsabilità contrattuale tra il lavoratore e il datore di lavoro, per il mancato godimento delle ferie e per la mancata fruizione delle festività le quali, non più fruibili per effetto della cessazione del rapporto, sono ristorati mediante un'obbligazione risarcitoria e non retributiva in senso stretto (Trib. Napoli n. 5437/2020). La pronuncia del Tribunale di Roma sull'indennità sostitutiva del preavviso Rimane esclusa dalla disciplina della responsabilità solidale del committente anche l'indennità sostitutiva del preavviso e, a riguardo, è interessante la pronuncia resa dal Tribunale di Roma sul punto. La ratio dell'art. 2118, c. 2, c.c. comprende sia l'esigenza di impedire che il lavoratore si trovi, all'improvviso e contro la sua volontà, di fronte alla rottura del contratto e, in conseguenza di ciò, versi in una imprevista situazione di disagio economico, sia di consentire che il lavoratore stesso possa usufruire di un tempo minimo per trovarsi una nuova occupazione o di organizzare la propria esistenza nell'imminenza della cessazione del rapporto di lavoro. Quello che ha luogo nel cambio appalto è un licenziamento che potremmo definire virtuale poiché il lavoratore, senza soluzione di continuità, cessa l'attività con un'azienda e viene assunto da un'altra, riprendendo a lavorare con questa il giorno successivo. Il Tribunale di Roma, sulla base di ciò, ha escluso il riconoscimento dell'indennità di preavviso a favore di un lavoratore dal momento che il licenziamento che si realizza nel cambio appalto rappresenta nient'altro che un perfetto adempimento di una disposizione contrattual-collettiva. Essa è tipica dei settori in cui l'attività aziendale viene svolta in appalto o subappalto con frequenti cambi ed è anche nota ai lavoratori, posto che questi ultimi, accettando il nuovo posto di lavoro, tacitamente ma in modo consapevole ed inequivoco ne profittano (Trib. Roma 26 novembre 2021 n. 10801). Non solo. Il Tribunale di Roma ha iscritto il suo orientamento nel solco di quello della Cassazione e giudicato risarcitoria la natura dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso. Considerazioni finali Non possiamo nascondere che la questione è certamente delicata e meriterebbe un intervento del legislatore che, di fronte a un consolidato orientamento già delineato dalla giurisprudenza di legittimità e ad uno in fieri da parte della giurisprudenza di merito, dovrebbe individuare le voci ricomprese o meno dalla tutela. Ciò consentirebbe una maggiore chiarezza nei rapporti di lavoro. È tempo, ormai, di alleanza e trasparenza, come ci insegnano le ultime leggi.

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