giovedì 27/10/2022 • 16:17
Il CNDEC, con il Pronto Ordini n. 170 del 26 ottobre 2022, ha chiarito che il ragioniere commercialista iscritto nell'albo può sostenere l'esame di stato da dottore commercialista senza svolgere il tirocinio.
redazione Memento
Con il Pronto Ordini n. 170 del 26 ottobre 2022, il presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio, ha risposto a un quesito chiarendo che il ragioniere commercialista iscritto nella sezione A dell'albo in possesso di laurea magistrale LM 56 (corrispondente alla ex 64/S) può essere ammesso a sostenere l'esame di Stato per il conseguimento del titolo di dottore commercialista senza dover svolgere alcun periodo di tirocinio. È, infatti, stabilito che coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla Sezione A dell'Albo, purché siano in possesso di (art. 71 c. 4 D.Lgs. 139/2005): a) diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economiche aziendali; b) diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia ovvero diploma di laurea in scienze politiche conseguiti secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17 c. 95 L. 127/97; c) diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17 c. 95 L. 127/97. Nel quesito proposto, il soggetto, iscritto all'Albo sez. A con il titolo di ragioniere commercialista, è in possesso dei seguenti titoli di studio: - diploma universitario in Economia ed Amministrazione delle Imprese (Classe 17 – D.M. 509/99) - laurea magistrale in Scienze Economiche (LM 56). Indipendentemente dalla circostanza di risultare attualmente iscritto nella sezione A come “ragioniere commercialista”, avendo il soggetto svolto alla data del 31 dicembre 2007 il periodo di tirocinio previsto dal previgente ordinamento dei ragionieri ed essendo in possesso di uno dei titoli accademici previsti dall'art. 71 c. 4, potrà chiedere di essere ammesso a sostenere l'esame di abilitazione da dottore commercialista senza svolgere alcun tirocinio. Fonte: PO CNDCEC 26 ottobre 2022 n. 170
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