sabato 29/10/2022 • 06:00
Il Garante della privacy ha reso parere positivo allo schema di decreto del Ministero della Salute che introduce il contributo una tantum di 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive effettuato tra il 1°gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023.
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Dopo quasi due anni dalla sua istituzione, il bonus occhiali vede finalmente la luce con il parere positivo del Garante della Privacy sullo schema di decreto del Ministero della Salute.
Difatti, sebbene il contributo sia stato introdotto dalla legge di Bilancio varata a fine 2020, che ha previsto un “fondo per la tutela della vista” con una dotazione di 5 milioni di euro relativamente agli anni 2021, 2022 e 2023, solo adesso esso sarà reso concretamente operativo.
Entro la fine del 2022 il Ministero della Salute metterà, quindi, a disposizione una piattaforma sul proprio sito attraverso la quale sarà possibile, previa registrazione tramite SPID, CIE o CNS, chiedere l'erogazione del contributo.
Il parere del Garante
In data 19 settembre 2022 è pervenuta all'Autorità Garante una richiesta di parere, con la quale il Ministero della Salute ha sottoposto all'Autorità lo schema di decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, concernente l'erogazione del contributo c.d. “bonus vista”.
Lo schema di decreto è il risultato di molteplici interlocuzioni informali, che hanno permesso all'Autorità di fornire delle osservazioni utili a rendere conformi i trattamenti dei dati personali previsti per l'ottenimento del bonus, in osservanza dei principi di privacy by design e by default (art. 25 del GDPR).
Con questo parere l'Autorità Garante evidenzia ancora una volta quanto, nelle proprie valutazioni, pesi il rispetto dei principi fondamentali del Regolamento EU 2016/679, spesso sottovalutati nell'impostazione di un'attività di trattamento.
Le principali indicazioni riguardano, in particolar modo, il rispetto dei seguenti principi:
Le misure tecniche, organizzative e modalità di attuazione
Nel parere espresso il Garante non si sofferma sulle misure tecniche e organizzative che dovranno essere attuate nel trattamento dei dati personali necessari alla richiesta del contributo.
Difatti, il Ministero intende ricorrere alle misure tecniche e organizzative, oltre alle modalità di attuazione, già utilizzate in passato in analoghe iniziative, che hanno già ricevuto il parere favorevole dell'Autorità (cfr., ex multis: provv. n. 328 del 28 luglio 2016, disponibile su www.garanteprivacy.it, doc. web n. 5387638, e i provv. successivi nel medesimo ambito; provv. n. 2 del 15 gennaio 2020, doc. web n. 9264222; provv. n. 274 del 22 luglio 2021, doc. web n. 9689706; provv. n. 333 del 16 settembre 2021, doc. web n. 9713770; provv. n. 4 del 13 gennaio 2022, doc. web n. 9740759), avvalendosi altresì del medesimo soggetto attuatore in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (SOGEI S.p.A.)
La condizione del Garante
L'unica condizione apposta dal Garante nel parere in questione attiene alla necessità che le modalità e i termini della comunicazione dei rimborsi debbano essere stabiliti “con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali”.
La comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai rimborsi erogati, ai fini di elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata deve, in ogni caso, essere effettuata nel rispetto del quadro normativo che disciplina tale ambito (D.Lgs. 175/2014, cfr. spec. art. 3, comma 4, nonché la relativa normativa di attuazione).
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