Non gode dell'esenzione dall'accisa ex art. 52 c. 3 lett. a) D.Lgs. 504/95 (c.d. TUA) l'energia elettrica prelevata dalle stazioni di ricarica di veicoli elettrici ubicate presso centrali di produzione di energia elettrica ed utilizzata per ricaricare veicoli aziendali. E ciò perché l'energia elettrica utilizzata non è riconducibile “né alla produzione di energia elettrica, né alla tutela dell'operatività della centrale di produzione”, ma piuttosto ad una forma di consumo.
Questa è la conclusione raggiunta dall'ADM, con la Circ. AD 17 ottobre 2022 n. 37/D, la quale, anche richiamando alcuni propri precedenti (cfr. Circ. AD 28 dicembre 2007 n. 37/D e Circ. 9 ottobre 2019 n. 141294/RU), ha fornito una lettura dell'esenzione di cui all'art. 52 c. 3 lett. a) TUA molto restrittiva, ma coerente con la natura eccezionale delle norme di esenzione e con il D.Lgs. 257/2016 in materia di infrastrutture di ricarica.
Esenzioni accisa per l'energia elettrica utilizzata nella produzione di altra e...
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