martedì 01/11/2022 • 06:00
Con la Circolare n. 37/D del 2022 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito quale deve essere il trattamento ai fini dell’accisa dell’energia elettrica utilizzata per ricaricare veicoli elettrici aziendali attraverso stazioni di ricarica interne alle centrali di produzione, escludendo che possa applicarsi l’esenzione.
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Non gode dell'esenzione dall'accisa ex art. 52 c. 3 lett. a) D.Lgs. 504/95 (c.d. TUA) l'energia elettrica prelevata dalle stazioni di ricarica di veicoli elettrici ubicate presso centrali di produzione di energia elettrica ed utilizzata per ricaricare veicoli aziendali. E ciò perché l'energia elettrica utilizzata non è riconducibile “né alla produzione di energia elettrica, né alla tutela dell'operatività della centrale di produzione”, ma piuttosto ad una forma di consumo.
Questa è la conclusione raggiunta dall'ADM, con la Circ. AD 17 ottobre 2022 n. 37/D, la quale, anche richiamando alcuni propri precedenti (cfr. Circ. AD 28 dicembre 2007 n. 37/D e Circ. 9 ottobre 2019 n. 141294/RU), ha fornito una lettura dell'esenzione di cui all'art. 52 c. 3 lett. a) TUA molto restrittiva, ma coerente con la natura eccezionale delle norme di esenzione e con il D.Lgs. 257/2016 in materia di infrastrutture di ricarica.
Esenzioni accisa per l'energia elettrica utilizzata nella produzione di altra energia elettrica e la normativa in materia di punti di ricarica
Ai sensi dell'art. 52 c. 3 lett. a) TUA, è esente dall'applicazione dell'accisa l'energia elettrica “utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità”. Questa disposizione è sempre stata letta dall'ADM come un'ipotesi di esenzione applicabile ai consumi di energia elettrica realizzati dalle aziende produttrici per produrre altra energia elettrica. Essa è diversamente declinata a seconda che l'attività di produzione sia “istituzionale” o “incidentale” (cfr. Circ. MEF 17 dicembre 1991 n. 366 e Circ. AD 28 dicembre 2007 n. 37/D). In particolare, infatti:
Astrattamente, quindi, l'energia elettrica impiegata per ricaricare veicoli aziendali da stazioni di ricarica presenti presso le centrali di produzione poteva rientrare nell'esenzione, fermo restando la necessità di verificare se tale consumo fosse effettivamente connesso alla produzione di energia elettrica.
Tuttavia, l'art. 4 c. 9 D.Lgs. 257/2016 aveva espressamente previsto che gli operatori dei punti di ricarica di veicoli elettrici accessibili al pubblico fossero considerati ai fini accise consumatori finali. Sulla base di questa previsione, l'ADM aveva ritenuto che l'energia elettrica utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli elettrici presso “infrastrutture pubbliche, aperte al pubblico ovvero di pertinenza di enti o aziende per i propri dipendenti” dovesse scontare l'accisa e che la relativa aliquota dovesse essere quella prevista per usi non domestici (cfr. Circ. 9 ottobre 2019 n. 141294/RU).
I dubbi dei produttori di energia elettrica e la risposta dell'ADM
Sulla base della normativa sopra riportata e delle relative interpretazioni di prassi, i produttori di energia elettrica che avevano installato presso le proprie centrali stazioni di ricarica per veicoli aziendali utilizzati “per esigenze collegate alla necessità di garantire la continuità della produzione e/o della distribuzione di energia elettrica”, si erano interrogati circa la possibilità di attrarre anche tale utilizzo nell'ambito di applicazione dell'art. 52 c. 3 lett. a) TUA, qualificando tali consumi come connessi alla produzione di energia elettrica.
A chiarimento dei dubbi sollevati, l'ADM ha emanato la circolare in commento ed ha escluso che l'energia elettrica utilizzata per ricaricare veicoli aziendali avvalendosi di stazioni di ricarica presenti presso le centrali di produzione possa godere dell'esenzione di cui all'art. 52 c. 3 lett. a) TUA.
Per raggiungere tale conclusione, l'Amministrazione, dopo aver ricordato la distinzione tra produzione istituzionale e produzione incidentale di energia elettrica, si è soffermata sulla ratio dell'esenzione sopra citata: la volontà del legislatore di esentare l'energia elettrica utilizzata per produrre altra energia elettrica è limitata alle ipotesi in cui tale energia sia destinata alla “produzione di un bene fruibile e commerciale”. Pertanto, solo nel caso di soggetti che svolgono attività di produzione di energia elettrica in modo istituzionale è possibile applicare l'esenzione anche oltre le strette maglie dei consumi di centrale e per i c.d. servizi ausiliari, ma in ogni caso a patto che il consumo di energia elettrica sia comunque riconducibile direttamente o indirettamente alla produzione di altra energia elettrica.
A parere dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, questa circostanza non si riscontra per l'energia elettrica prelevata dalle stazioni di ricarica presenti presso le centrali di produzione ed utilizzata per ricaricare veicoli aziendali.
Invero, la circolare non si sofferma sulle ragioni giuridiche di tale conclusione, certamente condivisibile. Tuttavia, a parere di chi scrive, essa pare dipendere da una lettura sistematica della norma di esenzione. Infatti, dal momento che è lo stesso legislatore a prevedere che, ai fini accise, gli operatori dei punti di ricarica di veicoli elettrici siano considerati consumatori finali (art. 4 c. 9 D.Lgs. 504/95), appare ragionevole non esentare l'energia elettrica utilizzata nella ricarica di veicoli aziendali presso stazioni di ricarica ubicate nelle centrali di produzione, anche alla luce della natura eccezionale dell'art. 52 c. 3 lett. a) TUA e della sua necessaria interpretazione restrittiva (cfr. ex multis, Cass. 16 maggio 2019 n. 13145 e Cass. 21 giugno 2017 n. 15407). E ciò ancor più se si considera che, in ogni caso, tale utilizzo potrebbe al più riguardare solo servizi ausiliari alla produzione di energia elettrica.
In ogni caso, se le stazioni di ricarica dovessero essere alimentate con energia elettrica prodotta da impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20kW, potrà essere applicata l'esenzione di cui alla successiva lett. b) dell'art. 52 c. 3 TUA.
Residuale (ma rilevante) ipotesi di esenzione dall'accisa per le stazioni di ricarica ubicate presso società di trasporto e distribuzione di energia elettrica.
La conclusione dell'ADM sembra soffrire comunque una residuale (ma rilevante) eccezione, esplicitata nell'ultimo paragrafo della circolare in commento.
Si tratta dell'ipotesi in cui le stazioni di ricarica per veicoli aziendali siano collocate, non presso centrali di produzione, ma presso le società di trasporto e distribuzione di energia elettrica e i veicoli in parola siano utilizzati per trasportare e distribuire l'energia elettrica nella rete.
Al riguardo, poiché l'energia elettrica è un bene non immagazzinabile (cfr. Circ. AD 17 ottobre 2022 n. 37/D), secondo la stessa ADM, rientrano nell'esenzione di cui all'art. 52 c. 3 lett. a) TUA i consumi connessi al suo trasporto e alla sua distribuzione presso stazioni di connessione alla rete e stazioni di trasformazione e controllo del flusso elettrico. Tali attività, infatti, sono necessarie per produrre energia elettrica.
Si tratta di una impostazione coerente con la ratio dell'esenzione e con la natura eccezionale della norma. Infatti, nel momento in cui il legislatore ha separato le attività di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica da quelle di vendita, prevedendo che tali attività fossero gestite da soggetti distinti, ha riconosciuto che l'attività di trasporto e distribuzione è funzionale (e necessaria) alla produzione dell'energia elettrica. E ciò perché “affinché vi sia produzione, la corrente prodotta deve essere portata per mezzo di allacciamenti elettrici alle rispettive utilizzazioni e, quindi, deve essere resa disponibile alle utenze” (Circ. AD 17 ottobre 2022 n. 37/D).
Di conseguenza, se il trasporto e la distribuzione avvengono attraverso veicoli elettrici aziendali ricaricati tramite infrastrutture presenti presso le sedi delle società di trasporto e distribuzione, l'energia elettrica utilizzata per la ricarica rientra a pieno titolo nell'esenzione di cui all'art. 52 c. 3 lett. a) TUA.
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