Con l'ordinanza n. 31148, pubblicata in data 21/10/2022, la Suprema Corte di Cassazione torna sul tema del rispetto degli obblighi comunicativi da parte dei lavoratori ammessi dal trattamento di integrazione salariale, consegnandoci una pronuncia sintetica ma oltremodo interessante, per alcuni passaggi motivazionali di indubbia rilevanza.
Il caso
Il casus belli riguardava la vicenda di un lavoratore licenziato per aver omesso di comunicare, alla propria Società datrice di lavoro ed all'INPS di competenza, lo svolgimento di altra attività lavorativa in costanza di fruizione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, ai sensi della L. 291/2004.
Ritenendo tale condotta come truffaldina e finalizzata a percepire somme indebite, parte datoriale era pertanto giunta alla determinazione di risolvere il rapporto di lavoro in essere con il proprio dipendente, scegliendo la via del licenziamento.
Avverso tale decisione espulsiva aveva immediatamente reagito il lavoratore, il quale aveva impugnato, con utilizzo del c.d. rito Fornero, il licenziamento comminatogli, registrando, all'esito della fase sommaria e con successiva conferma in sede di opposizione ex articolo 1, c. 51, Legge 92/2012, la declaratoria di illegittimità ...
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