venerdì 28/10/2022 • 06:00
Pubblicato il 26 ottobre 2022 l'accordo sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni sull'attività di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l'obiettivo di coordinare la vigilanza nazionale e garantire la prevenzione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.
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In data 27.07.2022 la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno sancito l'accordo, reso pubblico solo in data 26.10.2022, avente ad oggetto le “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante le Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” i cui termini di massima sono i seguenti:
Il testo dell'accordo, ha ricevuto una prima approvazione in sede tecnica dagli assessori regionali in data 6 giugno 2022 ed è stato approvato all'unanimità nel corso della seduta plenaria del Comitato, ex art. 5 del D.Lgs. 81/2008, tenutasi il giorno 15 giugno 2022, fornisce le indicazioni per le attività di controllo e vigilanza, nel pieno rispetto delle prerogative istituzionali, di autonomia organizzativa ed operativa di ciascun Ente, attraverso il confronto costruttivo tra i soggetti che effettuano tali attività, indirizzando gli operatori e offrendo risposte alle aziende ed ai lavoratori.
Il testo è frutto delle novità introdotte dalla Legge 215/2021 ed è stato realizzato in seguito ad un confronto interistituzionale all'interno del "Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro" di cui all'articolo 5 D.Lgs. 81/2008, condiviso anche in seno al Gruppo Tecnico Interregionale in tema di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, in attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.
In tale sede si è dato avvio ad un percorso, condiviso fra le parti, per costruire, con coerenza, la programmazione dell'attività di vigilanza di INL e delle Regioni/ASL attraverso la definizione di linee strategiche e criteri di coordinamento da condividere nei Comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 7 D.Lgs. 81/2008, declinandole opportunamente in ragione delle caratteristiche del tessuto produttivo, ossia dell'analisi attenta del contesto, in termini epidemiologici, organizzativi e socio-economici, in cui gli organi ispettivi si trovano ad agire, delle esigenze rilevate nei singoli contesti territoriali, nonché delle dotazioni di personale ispettivo concretamente disponibili.
Contenuto dell'accordo
Ma cosa prevede in concreto l'accordo?
Innanzitutto, fornisce le indicazioni per le attività di controllo e vigilanza, nel pieno rispetto delle prerogative istituzionali, di autonomia organizzativa ed operativa di ciascun Ente, attraverso il confronto costruttivo tra i soggetti che effettuano tali attività, indirizzando gli operatori e offrendo risposte alle aziende ed ai lavoratori attraverso:
con un'unica finalità, ovvero, una visione unitaria degli accertamenti di vigilanza sulla salute e sicurezza e sulla regolarità dei rapporti di lavoro.
Il documento approvato, elenca una serie di criteri aventi ad oggetto il coordinamento della vigilanza e la condivisine dei seguenti principi:
Il coordinamento
In un'ottica di coordinamento, parola chiave più volte evidenziata e ripetuta nel testo, si stabiliscono nuove regole per espletare una più efficace attività di vigilanza congiunta per i restanti comparti, oltre l'edilizia, sulla base di nuovi criteri che sono individuati a recepimento delle novità introdotte dalla legge 215/2021, allo scopo di escludere le sovrapposizioni di competenze.
In particolare, si ridefiniscono le diverse attività di vigilanza specificandone le diverse modalità operative:
Le buone prassi in edilizia
Inoltre, si valorizzeranno le buone prassi in essere nel settore dell'edilizia, settore nel quale si sono registrate forme sperimentali di analisi e selezione degli obiettivi operativi tese a rilevare indicatori di rischio per la sicurezza dei lavoratori, anche tramite l'utilizzo di algoritmi, che dovranno coniugarsi con indicatori di irregolarità dei profili lavoristici, previdenziali e assicurativi.
Nell'anno in corso INL e Regioni/ASL continueranno ad assicurare la vigilanza integrata in due settori ritenuti a rischio, ovvero, quello dell'edilizia e quello dell'agricoltura; anche i settori merceologici della logistica e dei trasporti verranno attenzionati, compatibilmente con gli interventi di vigilanza integrata e le programmazioni già definite per l'anno 2022.
Campagne condivise
In aggiunta ai settori edilizia, agricoltura, logistica e trasporti, ulteriori programmi di vigilanza potranno determinarsi, oltre che in ulteriori e diversi settori oggetto di programmazione condivisa nei Comitati di coordinamenti art. 7 regionali e locali, in ragione di campagne speciali nazionali o comunque sovraregionali condivise tra INL e Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, all'interno del Comitato ex art. 5.
Dette campagne potranno prevedere la costituzione di nuclei operativi dedicati.
In merito a ciò:
Un ulteriore elemento di novità prevede che, la quota di vigilanza integrata sarà definita – con modalità variabili - in funzione del singolo contesto territoriale, dovendo essere proporzionata non solo con le specificità di rischio che il territorio esprime, ma altresì con la specifica dotazione di organico di entrambe gli Enti.
Queste le novità di maggior interesse relative alle azioni coordinate di controllo che saranno poste in essere sia per l'anno in corso che, per il futuro.
Ma, l'accordo regola anche aspetti più specificamente tecnici relativi all'organizzazione degli organismi provinciali, attraverso riunioni periodiche alla presenza di tutti i componenti, INL e ASL finalizzate ad assicurare costanti interlocuzioni finalizzate all'attuazione dei programmi di vigilanza, ad evitare sovrapposizioni d'intervento, privilegiando l'utilizzo dì sistemi telematici che assicurino l'integrazione dei dati (condivisione delle banche dati, delle registrazioni dei controlli/accessi ispettivi e delle relative risultanze).
L'interlocuzione costante assicurerà, altresì, adeguata condivisione degli esposti pervenuti e le relative modalità d'intervento e la condivisione delle circolari al fine di armonizzare l'interpretazione dei testi e l'applicazione omogenea da parte degli Organi di vigilanza.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 2 D.Lgs. 149/2015 recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", l'INL emanerà circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo, che assumono cogenza applicativa su tutto il territorio nazionale.
Le indicazioni operativa INL
INL e il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, attraverso la medesima formula del tavolo ristretto in seno al Comitato ex art. 5 assicureranno che il bisogno di indirizzi e di indicazioni operative e procedurali sia soddisfatto mediante circolari che avranno il logo sia di INL, sia della Conferenza delle Regioni.
Dette circolari assumeranno valore vincolante e uniformante per tutto il personale ispettivo.
Al fine di adottare modalità omogenee di attuazione della normativa, il predetto tavolo tecnico dovrà, inoltre, individuare criteri e modalità di "ripartizione" relativamente a competenze con riguardo alle disposizioni normative ex D.Lgs. 81/2008 che prevedono un parere/autorizzazione da parte dell'organo di vigilanza, come da modifica dell'articolo 13 Legge 215/2021.
Alla luce di un approccio onnicomprensivo della tematica, al fine di armonizzare le procedure e l'operatività delle due principali istituzioni chiamate a svolgere attività di vigilanza (ASL e INL) il Ministero della salute intende promuovere e strutturare un percorso formativo idoneo e appropriato che tenga conto di:
Da ultimo, l'accordo, sancisce anche nuove modalità formative finalizzate a fornire a tutti gli attori coinvolti nei controlli un minimo bagaglio comune di conoscenze con eventuale approfondimento tematico a seconda della specifica professionalità, nonché, rispetto ai differenti target: ruoli apicali delle strutture, ispettori, professionalità tecniche e amministrative di supporto.
Ancora da definire il progetto formativo che il Ministero della Salute vorrebbe affidare ad una regione capofila con eventuale supporto di un network di regioni e U.O. locali e di altre istituzioni centrali quali INAIL e ISS.
Fonte: Accordo Stato Regioni 27 luglio 2022
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