giovedì 27/10/2022 • 12:51
Con la risposta n. 527 del 26 ottobre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i componenti positivi della sezione OCI del conto economico di un soggetto che adotta i principi contabili internazionali rilevano ai fini del test di vitalità.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 527 del 26 ottobre 2022, ha precisato che nel costruire il test di vitalità (di cui all'art. 172 c. 7 DPR 917/86) relativo ai componenti positivi, la normativa fa riferimento a tutti quei ricavi e proventi dell'attività caratteristica risultanti dallo schema contabile - redatto secondo corretti principi contabili (nazionali o internazionali) - che siano in grado di esprimere l'attività economica dei soggetti interessati all'operazione di fusione. Con riferimento ai soggetti IAS adopter, che redigono i bilanci secondo i principi contabili internazionali, la redditività viene, pertanto, misurata anche attraverso la sezione del conto economico complessivo denominata "altre componenti di conto economico complessivo (other comprehensive income - OCI)" che è parte integrante del conto economico.
Nel caso di specie, nell'ambito di una fusione inversa, la società incorporante, che adotta principi contabili internazionali, ha contabilizzato gli investimenti optando per il metodo FVOCI (Fair Value Through Other Comprehensive Income). In questo modo, i componenti sono iscritti in contropartita in una riserva del patrimonio netto, senza transitare al conto economico. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, tali componenti rilevano comunque ai fini del calcolo dei ricavi nel test di vitalità, in quanto essi, se la società avesse optato per il metodo FVTPL (Fair Value Through Profit or Loss) anziché per una contabilizzazione OCI, sarebbero stati contabilizzati in una voce del conto economico rilevante ai fini del test.
Si ricorda che il test di vitalità ha lo scopo di contrastare il c.d. commercio di bare fiscali, mediante la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell'altra, introducendo un divieto al riporto delle stesse qualora non sussistano quelle minime condizioni di vitalità economica previste dalla disposizione normativa (cfr da ultimo Circ. AE 1° agosto 2022 n. 31/E).
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