giovedì 27/10/2022 • 11:40
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 526 del 26 ottobre 2022, ha chiarito che l'art bonus spetta solo agli enti pubblici, pertanto restano escluse le fondazioni private.
redazione Memento
Con la risposta n. 526 del 26 ottobre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le fondazioni private non possono beneficiare dell'art bonus (di cui all'art. 1 c. 1 DL 83/2014). Il Ministero della cultura, infatti, ha precisato che in caso di realizzazione di nuove strutture destinate allo spettacolo dal vivo, il riconoscimento del suddetto credito d'imposta è subordinato alla sussistenza cumulativa di tre presupposti: la natura pubblica dell'ente destinatario dell'erogazione liberale; l'assenza di scopo di lucro; lo svolgimento esclusivo da parte dell'ente pubblico di attività di spettacolo. Nel caso di specie, una fondazione privata senza scopo di lucro costituita in forma di ente del terzo settore, nell'ambito della propria attività istituzionale e, in particolare, della valorizzazione della cultura locale e del territorio, ha acquistato una cava dismessa, senza sovrastanti fabbricati, allo scopo di insediare in questo spazio un teatro per le attività di spettacolo dal vivo. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, le erogazioni finalizzate alla realizzazione della struttura dedicata allo spettacolo dal vivo non possono essere ammesse all'art bonus, in quanto l'ente destinatario delle donazioni difetta del presupposto della veste pubblicistica. Si ricorda che l'art bonus è pari al 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Tale credito è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote. Fonte: Risp. AE 26 ottobre 2022 n. 526
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