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venerdì 28/10/2022 • 06:00

Fisco Omessa dichiarazione

Particolare tenuità del fatto in caso di pagamento tardivo del tributo

La Corte di Cassazione, con sentenza 21 ottobre 2022 n. 39835, pronunciatasi su un caso di omessa dichiarazione, si è soffermata sul tema dell'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131 bis c.p.) in caso di pagamento tardivo ma spontaneo di una parte del tributo evaso.

di Giulia Fimiani - Avvocato, Studio Stufano Legal Corporate Tax

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  • Tempo di lettura 4 min.
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La Corte di Cassazione, con sentenza Cass. 21 ottobre 2022 n. 39835, ha ritenuto ininfluente ai fini dell'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131 bis c.p. il pagamento postumo ma spontaneo di una parte del tributo evaso.

Il fatto

La vicenda trae origine dalla decisione della Corte di Appello di Firenze, a conferma di quella già pronunciata dal Tribunale di Grosseto, la quale aveva condannato l'imputato per il reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 D.Lgs. 74/2000, secondo cui è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o IVA, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 50.000.

L'imputato proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione chiedendo che nel caso di specie dovesse essere applicata la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, sul presupposto che, seppur tardivamente ma spontaneamente, aveva versato all'erario l'importo di € 3.250, per effetto del quale l'imposta evasa, originariamente di ammontare pari a € 53.047, scendeva addirittura al di sotto della soglia di punibilità prevista dalla norma incriminatrice.

La decisione

Le motivazioni sono state ritenute infondate dalla Cassazione la quale ha reputato non manifestamente illogica la valutazione del giudice di merito che aveva escluso la tenuità dell'offesa, considerando irrilevante il successivo parziale versamento dell'imposta e non così “vicinissimo” il superamento della soglia pari a oltre € 3 mila tale da qualificare l'offesa in termini di "particolare tenuità".

I giudici di legittimità, infatti, hanno ricordato che la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. è configurabile in presenza di una duplice condizione, e cioè la particolare tenuità dell'offesa da valutarsi sulla base dei parametri indicati dall'art. 133 c.p. e cioè la modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, e la non abitualità del comportamento.

Con riguardo poi al caso in esame, la Corte muove dalla premessa sul più generale tema dell'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. anche ai reati in materia tributaria che prevedono soglie di punibilità. Secondo i giudici, infatti, si è ormai chiarito che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto possa trovare applicazione anche ai reati tributari caratterizzati dalla presenza di soglie di punibilità qualora il giudice accerti la minima offensività del fatto sulla base degli indicatori rappresentati dalla modalità della condotta, dell'esiguità del danno o del pericolo da essa derivante e dal grado di colpevolezza. In altre parole, l'art. 131 bis c.p. può trovare applicazione laddove la fattispecie concreta, all'esito della valutazione congiunta dei suddetti indicatori, risulti caratterizzata da una offensività minima e cioè di un ammontare “vicinissimo” alla soglia di punibilità, secondo un apprezzamento fattuale del giudice.

Tuttavia, i giudici proseguono chiarendo che questo giudizio sul grado dell'offesa deve essere effettuato al momento della consumazione del reato. Ciò significa che l'offesa deve essere valutata, con riferimento all'imposta evasa, come risultante al momento della scadenza per il pagamento del debito tributario. Dunque, i fatti successivi alla commissione del reato non assumono alcuna rilevanza di fini della valutazione del grado dell'offesa.

Di conseguenza, la Cassazione ha giudicato del tutto ininfluente, ai fini dell'applicazione dell'art. 131 bis c.p., il successivo pagamento, totale o parziale, e volontario del debito tributario. Pagamento che potrà invece assumere rilevanza ai fini degli artt. 13 e 13 bis D.Lgs. 74/2000, e cioè per la non punibilità in caso di pagamento del debito erariale prima dell'apertura del dibattimento.  

Fonte: Cass. 21 ottobre 2022 n. 39835

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