giovedì 27/10/2022 • 09:00
Secondo la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano n. 2789/2022 i dividendi percepiti da una holding finanziaria in relazione a partecipazioni in imprese controllate e collegate valutate con il metodo del patrimonio netto non devono concorrere alla formazione della base imponibile dell’IRAP.
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È questa la conclusione a cui è giunta la Corte di Giustizia Tributaria di I° di Milano, Sezione 7 con la sentenza n. 2789, emessa in merito ad una tematica complessa che presenta plurime criticità e che in passato è stata analizzata anche dall'Amministrazione finanziaria (Circ. AE 26 maggio 2009 n. 27/E).
La recente pronuncia trae origine dall'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata da una società di partecipazione (holding) per la ripetizione dell'IRAP pagata sui dividendi distribuiti da una società controllata la cui partecipazione era stata valutata con il metodo del patrimonio netto.
I giudici milanesi, accogliendo in toto le doglianze di parte ricorrente, hanno chiarito che:
Aspetti contabili
Ai fini del calcolo del valore della produzione rilevante ai fini IRAP,l'art. 6 D.Lgs. 446/97 detta particolari regole per le società finanziarie, prescrivendo che la base imponibile sia determinata dalla somma di voci del conto economico redatto sulla base dello schema di bilancio delle banche.
Per una maggiore comprensione della tematica è indispensabile, pertanto, ricordare brevemente che, in caso di adozione del metodo del patrimonio netto per la valutazione di una partecipazione societaria, i principi contabili internazionali esigono che il correlato dividendo percepito dal socio debba essere contabilizzato a diretta riduzione del valore di libro della partecipazione, senza una sua iscrizione nel conto economico quale provento finanziario.
In base al predetto metodo:
La medesima tecnica contabile è attuata anche dai soggetti “OIC adopter” per i quali, tuttavia, la rivalutazione della partecipazione nel bilancio della partecipante verrà imputata al conto economico e non a patrimonio.
In merito alle ripercussioni che le tecniche contabili producono in ambito IRAP per le società finanziarie, è utile rammentare altresì che:
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Milano
Analizzando i descritti metodi contabili, i Giudici milanesi hanno accolto la richiesta di rimborso integrale dell'IRAP versata dalla ricorrente, sancendo per la prima volta la detassazione dei dividendi in esame.
Nella sentenza è stato, in primis, precisato come si possa ritenere normativamente inconferente l'incidenza nell'imponibile dell'IRAP dei dividendi derivanti dalla attività di semplice gestione del patrimonio consistente, come in fattispecie, nelle partecipazioni in società controllate e collegate.
A tale conclusione la Corte sembra giungere richiamando l'art. 6 c. 1 lett. a) D.Lgs. 446/97 la cui ratio legis mira a sottoporre a tassazione IRAP esclusivamente i dividendi c.d. da “trading”, quale unica categoria di proventi finanziari che, in quanto derivante dalla “gestione caratteristica/produttiva” delle società finanziarie, può costituire un legittimo presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive da queste dovuta.
La citata norma, cioè, non può essere invocata per attrarre a tassazione (sia pure in forma ridotta) i dividendi ricollegabili ad una attività d'investimento duraturo e di semplice gestione del patrimonio consistente nelle partecipazioni in società controllate e collegate che, per ragioni contabili non discrezionali, non vanno ad influenzare il margine di intermediazione.
L'integrale irrilevanza fiscale dei dividendi oggetto della querelle deriverebbe anche dall'art. 2 c. 2 DM 8 giugno 2011 (c.d. Decreto IAS) per il quale, nel caso in esame, mancherebbero in toto i presupposti di applicazione.
Con un richiamo all'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate nella Circ. AE 26 maggio 2009 n. 27/E, in sentenza si legge che, affinché operi il c.d. meccanismo di recapture, è necessario che il dividendo da “recuperare” a tassazione sia rilevante ai fini IRAP, non venga imputato direttamente a patrimonio netto ovvero ad OCI e non ne sia mai prevista l'imputazione a conto economico – condizioni che, per il metodo contabile attuato, non sussistono nel caso di specie impedendo l'applicabilità del meccanismo di recupero a tassazione previsto dal Decreto IAS.
Prendendo posizione su argomentazioni difensive eccepite dall'Ufficio, infine, i giudici, con formulazione forse poco esaustiva, ritengono che il comportamento della ricorrente sia immune da antigiuridicità affermando che:
Conclusioni
Sebbene la sentenza in commento sembri ben motivata, la tassazione IRAP dei dividendi incassati da holding finanziarie comporta ancora dubbi e criticità di attuale interesse.
Per la seconda volta nel 2022, infatti, la giurisprudenza di merito “nostrana” ha affrontato la questione decretando la detassazione dei proventi.
Già la CTP di Reggio Emilia - sebbene pronunciatasi in merito ai dividendi da trading – con la sentenza CTP Reggio Emilia 23 marzo 2022 n. 53 si è espressa anch'essa a favore dell'illegittimità della tassazione ai fini IRAP dei dividendi percepiti da holding finanziarie- richiamando all'uopo i principi enunciati sul tema dalla C.Cost. 20 gennaio 2022 n. 12.
Sembrerebbe, dunque, che si stia formando un interessante orientamento volto ad escludere in toto i dividendi percepiti da società finanziarie dalla base imponibile IRAP.
Di contro, dopo essersi pronunciata nel 2009 in modo conforme, l'AF ha mutato indirizzo, opponendosi alla descritta detassazione.
In attesa degli esiti dei successivi gradi di giudizio e di ulteriori contenziosi, tuttavia, si ritiene ragionevole attuare sempre un approccio prudenziale, continuando a sottoporre a regolare tassazione IRAP i dividendi in esame per poi procedere con le relative istanze di rimborso, onde evitare che l'AF contesti l'eventuale infedeltà della dichiarazione annuale IRAP con irrogazione di elevate sanzioni.
Fonte: CGT 1° Milano 17 ottobre 2022 n. 2789
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